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Cittadinanza ai neomaggiorenni nati in Italia: il requisito della presenza continuativa può essere provato anche con altri documenti e testimonianze

Corte d'Appello di Firenze, sentenza dell'8 luglio 2021

Giorgia C. interviene durante il flash mob bolognese del 2016 "Fantasmi per legge" realizzato dal movimento "Italiani senza Cittadinanza" insieme a "Next Generation Italy"

La Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto la possibilità di provare anche per indizi e tramite il ricorso alla testimonianza il requisito della presenza continuativa in Italia ai fini del riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 4 co. 2 l.n. 91/1992 (neomaggiorenni nati in Italia).

La Corte ha ritenuto che, in ottemperanza al principio per cui l’inadempimento dei genitori non può ripercuotersi negativamente sull’esercizio dei diritti da parte dei minori, le modalità di assolvimento dell’onere della prova subiscono una semplificazione.

Nella sentenza si legge infatti che “L’onere probatorio è stato dunque semplificato per l’aspirante cittadino, che può fornire la prova della continuità della residenza con ogni mezzo documentale, non potendosi far ricadere sullo stesso colpe o inadempimenti dei genitori ovvero di pubbliche amministrazioni a causa dei quali non esista documentazione comprovante il requisito de quo, consentendone pertanto la prova con qualunque mezzo.

In concreto “Il vissuto della [omissis] in Italia può ritenersi provato dalla lettura congiunta dei differenti documenti prodotti, fra questi gli atti del procedimento relativo alla sospensione della potestà genitoriale dei genitori della [omissis] che contengono riferimenti a fatti del passato riguardanti il nucleo familiare, la relazione degli assistenti sociali che hanno avuto in carico l’allora minorenne [omissis] che descrive più dettagliatamente le vicende della stessa, le dichiarazioni del sig. [omissis] che era solito frequentare l’abitazione della famiglia poiché all’epoca operatore sociale incaricato di supportare il reinserimento del fratello della sig.ra [omissis] per un lungo periodo di tempo e comunque a partire dal 2004.

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Corte d’Appello di Firenze, sentenza dell’8 luglio 2021

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