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Cittadinanza anche per le casalinghe

Anche una casalinga immigrata potrà ottenere la cittadinanza se il marito dimostrerà di avere mezzi sufficienti per mantenerla. Lo chiarisce una circolare del ministero dell’Interno che introduce notevoli aperture procedurali. Ad esempio si stabilisce che, prima di negare la cittadinanza per insufficienza di reddito, si deve “aggiornare” il reddito dichiarato dal richiedente. E che i minori adottati da un italiano possono diventare cittadini anche se la sentenza di adozione viene pronunciata quando hanno già compiuto 18 anni

ROMA – La cittadinanza italiana sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti, anche alle donne immigrate casalinghe se il marito dispone di mezzi di sostentamento adeguati alle necessità della famiglia. Lo prevede una circolare del ministro dell’Interno, Giuliano Amato, inviata ai prefetti per favorire l’accertamento dei requisiti che permettono la concessione della cittadinanza agli immigrati.

I principi adottati nella circolare si ispirano alla più recente giurisprudenza in tema di solidarietà familiare e di pari dignità e valore economico del lavoro casalingo, allo scopo di riconoscere “l’effettivo radicamento del cittadino straniero nel territorio italiano e contribuire ad eliminare quel disagio sociale dell’immigrato che a volte determina risentimento nei confronti delle istituzioni”.

Tra le novità introdotte c’è, appunto, la valutazione del limite di reddito necessario per la naturalizzazione (circa 8.300 euro all’anno). Che non verrà più fatta in riferimento solo alla posizione individuale dell’immigrato che chiede la cittadinanza, ma in relazione al reddito dell’intero nucleo familiare. Così anche casalinghe, o studenti a carico dei familiari potranno ottenere la cittadinanza, ad esempio se il marito o un altro componente del nucleo dispone di documentati mezzi di sostentamento, adeguati alle necessità della famiglia.

Inoltre, al fine di abbreviare i tempi per la concessione della cittadinanza si procederà, prima di un eventuale diniego della cittadinanza per insufficienza dei redditi, all’aggiornamento della situazione economica del richiedente. Questo per fare in modo che, se la procedura di esame della pratica si allunga molto, il tempo che passa operi a favore del richiedente e non a suo svantaggio.

Poi, nella valutazione della continuità della residenza legale sul territorio (attualmente di 10 anni per il cittadino non comunitario) non saranno considerati un ostacolo alla concessione della cittadinanza gli eventuali, brevi, spostamenti dall’Italia motivati per esigenze sociali, di studio o di lavoro, se debitamente documentati.

Infine saranno affrontate le situazioni dei minori stranieri adottati da cittadini italiani con lo scopo di agevolare un più rapido inserimento a pieno titolo del minore nella comunità italiana. In particolare, gli stranieri adottati da cittadini italiani quando erano minorenni, ma con sentenza di adozione pronunciata quando erano già maggiorenni saranno considerati “minorenni”.

(ANSA)