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Cittadinanza italiana – Anche al titolare di protezione sussidiaria può essere riconosciuto il diritto di produrre autocertificazioni con firma autenticata, anziché i certificati provenienti dal paese di origine

Tribunale di Catania, ordinanza del 28 aprile 2020

Il tribunale civile di Catania conferma il precedente orientamento del tribunale civile di Roma 1 in merito al diritto del protetto sussidiario di accedere alla domanda di cittadinanza con certificati sostitutivi di quelli rilasciati da ambasciata o uffici nel paese di origine.

Nello specifico, il giudice riconosce al ricorrente eritreo, titolare di protezione sussidiaria, l’esenzione dalla produzione del certificato di nascita e del casellario giudiziario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Nonostante la circolare k.60.1. del 23 dicembre 1994 esenti solo i rifugiati dalla produzione della documentazione che richieda un intervento delle autorità del paese di origine, il giudice riconosce che in caso di pericolo e rischio per la propria incolumità personale, anche al titolare di protezione sussidiaria può essere riconosciuto il diritto di produrre autocertificazioni con firma autenticata, in luogo dei certificati provenienti dal paese di origine.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Catania, ordinanza del 28 aprile 2020


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  1. https://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-Anche-al-titolare-di-protezione.html