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Cittadinanza italiana – Cosa fare quando manca il certificato penale?

Il certificato penale del Paese d’origine è uno dei documenti che il regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza prevede siano allegati alla domanda, al punto tale che se la domanda non è completa di tutti i documenti di fatto non viene accettata.
Lo stesso regolamento stabilisce che la mancanza di documenti interrompe tutti i termini relativi alla valutazione della domanda quindi non fa una grande differenza, da un punto di vista pratico, che la domanda sia fisicamente respinta cioè non recepita materialmente dall’ufficio competente oppure accettata, perché in mancanza di altri documenti prescritti sarebbe poi comunque destinata a rimanere ferma.
La cittadina eritrea essendo sposata con un cittadino italiano gode di un vero e proprio diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ma tuttavia non riesce a produrre la domanda all’ufficio competente perché non riesce ad ottenere il certificato penale nel suo paese d’origine.
L’Eritrea come sappiamo è uno Stato che si trova ancora in serissime difficoltà, che entra ed esce dalla guerra civile e dove, di fatto, vi è un regime di tipo totalitario. Non sappiamo – perché non è spiegato – se la persona interessata potrebbe anche eventualmente vantare il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. In altre parole se ha una fondata ragione di temere l’eventuale persecuzione nel caso in cui dovesse rientrare nel proprio Paese magari proprio per richiedere il rilascio di questo certificato penale. Certo è che questa persona ha tentato in più modi di ottenere il certificato anche tramite parenti che ancora si trovano nel suo paese, ma sembra che abbia ottenuto risposte negative ed anche minacce.
Pare che il motivo per cui non viene rilasciato il certificato, non sia il fatto che questa persona abbia dei problemi con la legge nel proprio paese, ma unicamente che non abbia rispettato gli obblighi relativi al servizio militare, e questo può costituire un problema con le autorità del paese d’origine ma di per sé non costituisce un precedente da un punto di vista penale. Ora se questa persona non riuscisse ad avere il certificato dobbiamo chiederci cosa si può fare per mandare avanti la pratica di cittadinanza.
Al di là della possibilità di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato se ed in quanto vi fossero circostanze utili per ottenere questo riconoscimento (la qual cosa comporterebbe la totale esenzione dalla produzione di qualsiasi documento proveniente dal paese d’origine come stabilito dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato) non abbiamo altri rimedi da suggerire se non che ci si trovi di fronte a un caso di forza maggiore, cioè un caso in cui l’interessata può dimostrare di essersi attivata in tutti i modi ma può anche dimostrare di non aver ottenuto alcun tipo di risposta ne indiretta, ne diretta, nemmeno da parte delle autorità consolari eritree in Italia.
In questo caso il tentativo dovrebbe essere quello di inoltrare comunque la domanda e di pretendere che questa venga comunque recepita fisicamente sulla base della documentazione oggi esistente e producibile e che poi l’eventuale diniego venga impugnato davanti al Tribunale competente per verificare se effettivamente (nonostante la mancata produzione di questo certificato e a fronte di una situazione di forza maggiore) ci sia comunque il diritto di ottenere il riconoscimento.
Non ci risultano al momento precedenti sentenze che si siano già occupate di un caso simile quindi non possiamo certo confortare l’interessata assicurando che l’eventuale ricorso abbia alte probabilità di accoglimento, ma se al momento non ci sono possibilità di cambiare lo stato di cose, il problema è questo che si trova di fronte e bisogna affrontarlo con quello che c’è. In altre parole se tocca “cucinare” con quello che c’è in casa tanto vale cominciare subito e vedere cosa succede.