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Cittadinanza italiana – Illegittimo il rigetto dell’istanza poiché la richiesta oltre i termini non è imputabile all’avente diritto

Tribunale di Palermo, sentenza n. 4706 del 12 settembre 2017

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Cittadinanza per elezione – Acquisto per elezione ex art. 4 art. 4, co. 2., l. n. 91/92 – art. 33 L. 98/2013 Ambito di applicazione temporale della norma – Applicazione a fattispecie anteriori alla entrata in vigore della norma – Diniego trascrizione acquisto cittadinanza nei registri anagrafici del Comune – Illegittimità.

E’ noto che l’art. 4 , comma 2, della Legge 05.02.1992 n. 91 sancisce che: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Il successivo art. 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge n. 98/2013 ha fatto chiarezza sulla portata degli oneri riconducibili al concetto di residenza legale, offrendo una interpretazione autentica dell’art. 4, 2° co, l. 91/92: “Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”.

Nella fattispecie che si segnala, è rimasta incontestata e pacifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di cui all’art. 4 L. 91/92 (nascita e residenza legale in Italia sino alla maggiore età), così come la circostanza che la mancata elezione della cittadinanza entro il 19mo anno di età fosse dovuta ad un comportamento non imputabile al cittadino straniero.
Tuttavia, nella fattispecie, il Comune illegittimamente denegava la richiesta elezione, opponendo nelle proprie difese che alla data di entrata in vigore della citata normativa di cui al D.L. 69/2013 – il cittadino straniero aveva già superato il 19° anno di età.

Nella decisione che si segnala, il Tribunale di Palermo ha ritenuto illegittimo tale diniego, statuendo che la norma in ultimo citata, di natura interpretativa, “amplia la portata della legge n. 92/1992 ed assolve ad una funzione interpretativa e di regolamentazione delle situazioni regolate dallo stesso art. 4 senza alcuna limitazione temporale in ordine alla relativa area applicativa al fine di evitare che gravino sull’avente diritto eventuali ritardi od omissioni a lui non imputabili. Inoltre, considerata la rilevanza di rango costituzionale dei diritti della persona, l’art. 33 della legge 98/2013 va ritenuto applicabile anche a situazioni antecedenti all’entrata in vigore della suddetta legge, come nel caso di specie”.

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Tribunale di Palermo, sentenza n. 4706 del 12 settembre 2017