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Cittadinanza italiana – La mancanza di pds non può essere d’ostacolo al riconoscimento al 18° anno d’età

Tribunale di Roma, sentenza n. 22163 del 27 novembre 2017

Con questa pronuncia il Tribunale civile di Roma ribadisce che la mancanza di permesso di soggiorno non può costituire ostacolo al riconoscimento della cittadinanza italiana per il cittadino straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni ne faccia richiesta.
[…] alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi che il mancato conseguimento del pds per questo periodo (dal 25.11.2010 al 25.11.2012 ndr.) non sia imputabile all’attore, all’epoca minorenne e, quindi, impossibilitato ad adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia. […] Egli d’altra parte ha effettivamente risieduto nel territorio italiano ininterrottamente avendo frequentato le scuole in Italia ed avendo conseguito il 28.06.2013 il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione che ha durata legale di otto anni. Egli risulta, inoltre, regolarmente iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione del comune di Roma dalla nascita sino al raggiungimento della maggiore età “.
Il giudice inoltre ricorda che legittimato passivo è il solo Ministero e non anche il Comune.

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Tribunale di Roma, sentenza n. 22163 del 27 novembre 2017