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Cittadinanza italiana: l’eventuale entrata in vigore di una normativa che cambia i requisiti non può andare ad inficiare un diritto già consolidato

Tribunale di l'Aquila, sentenza n. 1053 del 15 dicembre 2015

La signora Caio, cittadina brasiliana, ha sposato nel febbraio 1997 un cittadino italiano e con questi ha vissuto in Brasile fino alla morte di lui, avvenuta nell’ottobre 2003.
Nel mese di Giugno 2008 la signora Caio chiede la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 L. 91/92 depositando l’istanza presso gli Uffici del Prefetto di Pescara.
Nel mese di Maggio 2012 il Prefetto di Pescara emanava Decreto con il quale rigettava la richiesta di cittadinanza dichiarandola “improcedibile” con le seguenti motivazioni:
a) l’art. 5 L. 91/92, in vigore al momento della presentazione della domanda, è stato modificato dalla L. 94/09, entrata in vigore l’8.8.2009;
b) l’istanza presentata dalla signora Caioricade sotto la disciplina della nuova legge” poiché al momento dell’entrata in vigore di quest’ultima non erano ancora trascorsi due anni dalla presentazione della stessa istanza;
c) la nuova normativa prevede “la presentazione del ‘certificato di esistenza in vita del coniuge italiano’ prima dell’emanazione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana“;
d) agli atti dell’Ufficio la richiedente risulta però vedova dall’ottobre 2003 e pertanto la domanda deve essere dichiarata “improcedibile”.

Il Decreto recava in calce la seguente dicitura: “avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica” e pertanto veniva proposto ricorso al Tar Pescara; il quale però dichiarava la propria incompetenza per difetto di giurisdizione “in quanto la situazione giuridica fatta valere in giudizio ha l’indubbia consistenza del diritto soggettivo”.
La causa veniva quindi riassunta dinanzi il Tribunale de L’Aquila con atto di citazione fondato sul seguente, principale e sostanziale, motivo: il diritto alla cittadinanza è maturato nella vigenza dell’art. 5 L. 91/92 così come originariamente formulato, cioè trascorsi tre anni dalla data del matrimonio in caso di residenza all’estero o trascorsi sei mesi in caso di residenza in Italia. Tanto era sancito, peraltro, da Parere del Consiglio di Stato, risalente ai primi anni novanta, secondo il quale presupposto per la concessione della cittadinanza è che “in un determinato momento storico si sia verificato il concorrere delle circostanze di fatto e delle condizioni giuridiche previste dalla legge: vale a dire che l’apolide o lo straniero sia stato coniugato per tre anni, ovvero per sei mesi se residente in Italia, con un cittadino italiano … le modificazioni sopravvenute a quel momento storico (scioglimento del matrimonio per effetto di divorzio dal coniuge italiano o per effetto di decesso da parte dello stesso…..sono irrilevanti, ancorché, in ipotesi, anteriori alla presentazione della domanda”.
In sostanza, la signora Caio aveva acquisito il diritto alla cittadinanza già nel febbraio 2000 e per ella non trovavano applicazione le nuove norme restrittive introdotte con legge 94 del 2009.

Il Tribunale de L’Aquila ha riconosciuto in toto le ragioni della signora Caio dichiarando che “i requisiti per l’acquisto della cittadinanza da parte dell’attrice si erano maturati ben prima dell’entrata in vigore della nuova normativa e quindi ella aveva diritto a tale status … l’eventuale entrata in vigore di una normativa che cambia i requisiti non può andare ad inficiare un diritto già consolidatosi in capo al richiedente”.

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Tribunale di l’Aquila, sentenza n. 1053 del 15 dicembre 2015