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Cittadinanza italiana neo-maggiorenni. La richiesta oltre i termini previsti dalla normativa non è imputabile all’avente diritto

Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 419 del 28 gennaio 2019

Una sentenza particolarmente interessante, sul riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 c. 2 l. 91/92 da parte della Corte d’Appello di Napoli, la cui domanda era stata presentata oltre il compimento del diciannovesimo anno di età.

La Corte d’Appello di Napoli con questa sentenza dà una lettura sistematica della norma invocata, l’art. 4 c. 2 l.91/92 che recita: “lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.
Il termine legalmente è interpretato come presenza ininterrotta sul territorio nazionale e non anche permanenza non “regolare” sul territorio. E’ interessante rilevare altresì che la nozione di “residenza” ha significato eterogeneo rispetto a quello sancito dall’art. 43 c.c.
Secondo l’art. 43 la residenza è il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari, “si fonda sul criterio dell’effettività, da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza anagrafica (Cass.2814 del 2000; 5726 del 2002)”. Peraltro, come esattamente sottolineato nell’appello, nelle circolari esplicative, dettate dal Ministero dell’Interno, ed in particolare nella circolare n. 22 del 2007, ratione temporis applicabile, viene espressamente precisato che l’eventuale iscrizione anagrafica tardiva del minore non può pregiudicare l’acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva.

Proprio sulla nozione di residenza effettiva la Corte ammette l’esercizio del diritto d’opzione, nonostante esso sia intervenuto dopo il compimento del diciannovesimo anno di età, dando prova della mancata conoscenza della comunicazione del Comune di Napoli, indirizzata alla residenza “anagrafica” ma non a quella “effettiva”. La circostanza che l’appellante e/o il suo difensore si siano avvalsi della residenza anagrafica nella redazione degli atti amministrativi e/o giudiziari indicati in sentenza dal primo giudice, non dimostra affatto che la residenza anagrafica corrispondesse a quella effettiva (ampiamente dimostrata) in Casoria, della quale come si è detto l’Ufficiale dello Stato Civile poteva considerarsi “avvertito” dalla restituzione del plico raccomandato.
Dunque, superata la questione di decadenza predetta ed essendo stato accertato che l’appellante vive in Italia sin dalla nascita legalmente, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi che il ricorrente alla data del (…) era in possesso dei requisiti per il conseguimento della cittadinanza italiana.

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Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 419 del 28 gennaio 2019