Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Cittadinanza italiana per discendenza diretta

I problemi legati alla nuova procedura per richiesta dei permessi di soggiorno

Riceviamo e pubblichiamo l’articolo a cura della Dott.ssa Flavia Di Pilla di Siena

Alla C.A. Redazione Progetto Melting Pot

In seguito ai cambiamenti introdotti dalla nuova procedura per la
richiesta dei permessi di soggiorno in Italia (circolare del Ministero
dell’Interno del 7 dicembre 2006
) ad oggi, ci stiamo confrontando con una
serie di difficoltà inerenti la procedura di riconoscimento della
cittadinanza italiana per discendenza diretta.

Tale cambiamento ha lasciato senza una soluzione iniziale la questione di
coloro che venivano a risiedere in Italia per farsi riconoscere la
cittadinanza iuris sanguinis (per discendenza diretta). In tal senso si è
provato a fare richiesta del permesso turistico, ma ad oggi, nessuno è mai
stato convocato per via dei lunghi tempi di attesa richiesti dalla nuova
procedura. Inoltre, con decreto legge del 15 febbraio 2007, n. 10, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale
(GU n. 38 del 15-2-2007), il Ministero ha abolito
completamente il permesso di soggiorno per motivi di turismo,
sostituendolo ad una semplice dichiarazione alla frontiera.

Si rende necessario fare una precisazione: a differenza della cittadinanza
per riacquisto o per naturalizzazione, la cittadinanza juris sanguinis
segue delle regole particolari. Questo perché di fatto, i cittadini in
possesso della documentazione che attesti la discendenza italiana e la
mancata interruzione del passaggio della stessa sono sempre stati
cittadini italiani. Tali cittadini hanno però da adempiere a delle
formalità presso il Comune di residenza per vedersi riconosciuto il
diritto di cittadinanza. Inoltre a differenza degli altri modi di acquisto
della cittadinanza, quella per discendenza è un diritto che non può essere
negato a meno che ci sia stata una interruzione per rinuncia o per
naturalizzazione dell’ascendente. Per l’appunto, al fine di facilitare il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti è stata emanata
una circolare che regolamenta tale riconoscimento (circolare del Ministero
dell’Interno K28 del 2002
), imponendo ai Comuni l’iscrizione all’anagrafe
degli interessati semprechè siano in possesso di un regolare permesso di
soggiorno. Tali persone entrano in Italia come cittadini stranieri, la
maggior parte con documentazione di cittadinanza portata personalmente. E’
il fenomeno dei nuovi arrivi, dovuti non solo alla situazione argentina e
brasiliana, ma anche ai tempi lunghi dei Consolati, con lunghe attese (si
parla di una fila di 50000 persone interessate solo nel Consolato italiano
di Sao Paulo).

E qui ci sono due ordini di problemi: il primo, avere un permesso di
soggiorno valido per l’iscrizione anagrafica perché solo se si è residenti
in Italia i Comuni sono competenti per ricevere tale documentazione di
cittadinanza (la normativa stabilisce che l’istanza di riconoscimento deve
essere presentata presso il Consolato italiano del luogo di residenza,
ovvero, nel caso di residenza in Italia, presso il competente comune
italiano). Il secondo, avere la documentazione in regola. Il problema si
pone piuttosto quando occorre presentare la documentazione di stato civile
straniera (nascita e matrimonio dell’ascendente fino al richiedente), che
deve essere legalizzata dalle autorità locali e munita di legalizzazione
da parte dei Consolati italiani all’estero; occorre inoltre dimostrare la
non naturalizzazione straniera dell’ascendente italiano partito
dall’Italia e la non rinuncia alla cittadinanza, tratta dai registri
consolari e attestata dal Consolato italiano.

Infine, non bisogna confondere il riconoscimento della cittadinanza iuris
sanguinis con il riacquisto della cittadinanza (valido solo per l’ex
italiano, che avendo perduto la cittadinanza italiana intende
riacquistarla dopo un anno di residenza legale in Italia). Tale persona
deve seguire lo stesso percorso di richiesta di permesso di soggiorno e di
iscrizione anagrafica. Dopo un anno di residenza in Italia riacquisterà
automaticamente la cittadinanza italiana.

Per la precisione, ed a dimostrazione del vuoto normativo nel quale ci
troviamo, nei moduli delle poste, sotto la dicitura “RILASCIO DI PDS PER
RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA” vengono citate due leggi (91/92 e art.
11 DPR 394/99 e successive modifiche) che riguardano tutti i casi di
acquisto della cittadinanza, e che richiedono come documentazione
essenziale per il rilascio del PDS “la copia della documentazione
attestante l’avvio del procedimento di riconoscimento o di acquisto di
cittadinanza” e riguardano gli stranieri già in possesso di un PDS per
altri motivi.

Infatti, la legge che regolamenta il riconoscimento della cittadinanza
italiana juris sanguinis risale al 1912 (artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno
1912, n. 555. Il testo fondamentale è la legge 5 febbraio 1992, n.91 . Il
quadro normativo sulla cittadinanza è completato dai due regolamenti di
esecuzione della legge, che stabiliscono le norme attuative dei suoi
principi generali: i Decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre
1993, n.572 e 18 aprile 1994, n. 362), ed ha come requisito essenziale per
la domanda l’essere iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (vedi
circolare K28 in allegato + nota). Come noto, l’anagrafe può iscrivere
soltanto gli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno
(circolare MIDCSD n.28 del 2002 e circolare K28 del 1991).

E qui subentra il paradosso: se è vero come è vero che il permesso
contemplato dalla circolare richiede come documento da allegarsi il
certificato di avvio della domanda di cittadinanza, gli interessati nella
cittadinanza juris sanguinis non possono fare tale richiesta di PDS poiché
devono essere iscritti all’anagrafe con regolare PDS prima di inoltrare
domanda al Comune. Pertanto, ad oggi siamo di fronte ad un “vuoto
normativo”. Tale vuoto normativo potrebbe essere colmato dai Comuni i
quali (in assenza di un permesso di soggiorno per turismo), potrebbero
iscrivere all’anagrafe detti cittadini (con riserva, nella popolazione
temporanea), avviando il procedimento di riconoscimento della cittadinanza
e nel contempo, dando l’opportunità agli interessati di fare domanda di
PDS in attesa di cittadinanza. Ma non essendo supportati nè da una legge
nè da una circolare Ministeriale in tal senso, non possono iscrivere
questi cittadini all’anagrafe, impedendo di fatto l’acquisto del diritto
in oggetto.

Nell’interesse di coloro che ad oggi sono vittime di questo paradosso, mi
chiedevo se il Vostro progetto possa avere interesse di pubblicare queste
osservazioni al fine di sensibilizzare le istituzioni a tal proposito.