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Cittadini Comunitari e assistenza sanitaria

Chiarimenti del Ministero della Salute in un nota del 3 agosto 2007

La circolare fa riferimento all’assistenza sanitaria in seguito all’entrata in vigore del Dlgs 3 febbraio 2007 n. 30, di recepimento della dirtettiva comunitaria n. 38/2004 concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’unione Europea e dei loro familiari.

La direttiva, nel riconoscere il diritto di soggiorno, distingue tra soggiorno per periodi inferiori ai tre mesi e soggiorno per periodi superiori a tre mesi, individuando, in questo ultimo caso, le categorie di soggetti e i relativi presupposti ed adempimenti necessari al fine di richiedere la
prevista iscrizione anagrafica.
Le disposizioni recate dalla direttiva, inoltre, contengono precise prescrizioni in materia di assistenza sanitaria, nel senso che impongono al cittadino europeo puntuali adempimenti nel caso di soggiorno superiore ai tre mesi, che vengono chiarite nel testo della nota e sono suddivise nei seguenti punti:

A) Entrata in vigore della Direttiva 2004/38/CE e Decreto legislativo di recepimento 3 febbraio 2007 n. 30

B) Conseguenze della direttiva sull’iscrizione obbligatoria al SSN per soggiorni di durata inferiore e soggiorni di durata superiore, nei diversi casi (Lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, Familiare, anche non cittadino dell’unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, Familiare di cittadino italiano, Cittadino in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia, Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale, Titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109(o E37), E120, E121 (o E33)

D) Documentazione necessaria per iscrizione obbligatoria al SSN

E) Cittadini comunitari non rientranti nelle disposizioni precedenti

F) Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata

G) Risposte a quesiti vari

La circolare, in particolare, ribadisce che:

Codice STP
Per tutti coloro che non si trovano nella situazione di poter essere iscritti al SSN non è più possibile rilasciare il
codice STP. Nei casi di prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti erogate a tali soggetti, che non
risultano essere assistiti dal Paese di provenienza, dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una
contabilità separata di cui si terrà conto per un’eventuale azione di recupero e negoziazione nei
confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica.
E’ prevista invece la proroga dell’uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l’anno in corso, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in
possesso al 3 1 dicembre 2006.

Tutela della gravidanza e della maternità
[…] per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, relativi all’assistenza da erogare
alle donne in maternità, si rammenta che,
per quanto concerne le donne in gravidanza, ai sensi della normativa comunitaria vigente, le
prestazioni possono essere fornite previa esibizione della TEAM; per l’evento parto programmato è
da richiedere il modello E1 12 (solo nei casi di cui alla circolare ministeriale 4652 del 23 dicembre
1996: donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito; donne coniugate o
nubili che desiderano ritornare al loro Pese d’origine per avere l’aiuto delle loro famiglie; donne
titolari di borse di studio che partoriscono nell’arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche
all’estero.
Tutte coloro che non risultano assicurate presso uno Stato comunitario (e che non sono iscritte al
SSN) dovranno presentare o un’assicurazione privata o pagare direttamente le prestazioni.

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