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Cittadini comunitari e voto alle prossime elezioni amministrative

Fino al 4 marzo ci si può iscrivere alle liste elettorali

L’Italia ha recepito nel 1994 la direttiva 94/80/CE del consiglio dell’unione europea del 19 dicembre 1994, con legge 6 febbraio 1996, n.52 e con successivo decreto legislativo di attuazione n.197 del 12 aprile 1996 che fissano le norme che consentono ai cittadini comunitari che risiedono in uno Stato membro, di cui non hanno la cittadinanza, di chiedere l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte istituite presso il Comune di residenza stessa e, in virtù di tale iscrizione, di esercitare il diritto di voto per l’elezione del sindaco e del Consiglio del Comune e della Circoscrizione, nonché di essere eletti consiglieri, di essere altresì nominati come componenti della giunta, con esclusione della carica di Vicesindaco.

I cittadini comunitari che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
la cittadinanza;
l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda deve essere allegate dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido.

Il termine ultimo per l’iscrizione nelle liste elettorali è il 4 marzo.