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Cittadini di paesi extra UE e tutela della salute

Le disposizioni in materia sanitaria da applicare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sono contenute negli articoli 34, 35, 36 del Testo Unico sull’immigrazione, dagli art. 42-43 del DPR 394 del 1999.
Ai cittadini di paesi appartenenti all’UE – Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania – non si applicano queste disposizioni, salvo che non costituiscano condizioni più favorevoli, ma il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30.
In linea generale, il diritto alla salute è garantito anche al cittadino straniero, anche in caso di soggiorno irregolare a partire dal 1998, con l’entrata in vigore della legge 286.
La normativa prevede un diverso accesso alle cure mediche legato alla tipologia di permesso di soggiorno di cui il cittadino straniero è regolare, ma garantisce anche ai migranti privi di regolare permesso di soggiorno, in caso di impossibilità di pagare le prestazioni sanitarie, l’assistenza sanitaria.
L’iscrizione al servizio sanitario è possibile anche qualora il cittadino non sia iscritto ai registri anagrafici, ovvero sia privo di residenza, nel territorio in cui ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano (art. 42 co. 1 DPR 394/1999).
A parità con il cittadino italiano il cittadino straniero ha diritto all’esenzione per patologia, qualora sia affetto da malattie rare, in base al regolamento delle malattie rare (d.m. 18 maggio 2001, n. 279); in questi casi la diagnosi viene accertata dai medici dei servizi e presidi delle Aziende Sanitarie oppure dai medici delle strutture convenzionate e in seguito all’accertamento della diagnosi l’Azienda Sanitaria rilascia un attestato di esenzione dal pagamento del ticket.
Lo straniero regolarmente soggiornante ha diritto ad essere iscritto nelle liste di attesa per il trapianto d’organi.
Lo straniero regolarmente soggiornante ma non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ha la garanzia delle cure urgenti ed altre prestazioni sanitarie, dietro pagamento delle relative tariffe.

1. Cittadini con permesso di soggiorno in Italia

1.1 Iscrizione obbligatoria al SSN

Il testo Unico sull’immigrazione prevede per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti aventi l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale la parità di trattamento di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, per quanto riguarda l’accesso al Servizio Sanitario e l’obbligo contributivo.
L’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale è prevista per i cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, stagionale o autonomo, per gli stranieri iscritti alle liste di collocamento, oppure che siano titolari di un permesso per asilo politico, per motivi familiari, per motivi umanitari, per richiesta asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, cure mediche nel caso della donna in gravidanza (in questo caso per l’iscrizione dovrà essere presentata documentazione sanitaria attestante lo stato di gravidanza), protezione sociale ex. art.18.

Il cittadino straniero si può iscrivere al SSN qualora sia in possesso del permesso di soggiorno, non quindi in presenza di ricevuta di richiesta di primo permesso.
Questa disposizione è stata modificata per quanto riguarda la richiesta di permesso per lavoro subordinato in seguito a ingresso per flussi, dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007. La direttiva dispone che il cittadino straniero che ha fatto ingresso a seguito del decreto flussi e sia regolarmente presente in Italia, quindi in possesso del cedolino di rilascio del permesso rilasciato dallo Sportello Unico – in seguito alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e richiesto nei termini di legge, 8 giorni, – può esercitare pienamente i propri diritti.
I minori ricongiunti hanno diritto alla iscrizione al Servizio sanitario anche qualora non siano ancora in possesso del primo permesso, se possono esibire documentazione che attesti che è in corso la procedura di rilascio di permesso per ricongiungimento e il grado di parentela. In questo caso al minore sarà rilasciata una tessera sanitaria della durata di sei mesi rinnovabile fino al termine del procedimento.
L’iscrizione è valida anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ma cessa nel caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, comunicati alla Ausl a cura della Questura, salvo che il cittadino straniero non dimostri che sia pendente un ricorso avverso i suddetti provvedimenti.
E’ importante sottolineare che per gli stranieri occupati in Italia ma che non siano tenuti a corrispondere l’imposta sul reddito per le persone fisiche per l’attività svolta – nei casi di ingresso fuori quota previsti dall’art. 27 co.1 del Tu, lettere a), i) e q) – non è prevista l’iscrizione obbligatoria ma l’obbligo della copertura assicurativa. L’iscrizione non è dovuta nemmeno per i titolari di permesso di soggiorno per affari.
Nel marzo 2000 il Ministero della Sanità ha emanato una circolare che chiarisce le modifiche apportate dal Testo Unico del 1998 e fornisce informazioni non presenti nella normativa e nel regolamento di attuazione. Un’importante disposizione prevede, ad esempio, l’esenzione dal pagamento del ticket di compartecipazione alle spese sanitarie per i cittadini presenti sul territorio in quanto titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Pur essendo la circolare riferita in particolare a prestazioni garantite dall’Azienda Sanitaria si estende, o si dovrebbe estendere, la suddetta esenzione anche all’Azienda Ospedaliera.
Un principio chiaramente esplicitato dalla circolare è che l’iscrizione al SSN non crea il diritto all’accesso, ovvero ha valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all’assistenza sanitaria, dato che il diritto insorge dal momento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, ai quali segue il rilascio del permesso. Pertanto, in presenza di tali requisiti non solo si deve provvedere anche d’ufficio alla iscrizione al SSN ma altresì erogare immediatamente le prestazioni sanitarie. Inoltre, qualora il permesso sia richiesto entro i tempi previsti dalla normativa, il suo rilascio fa retroagire il diritto all’assistenza, con la conseguenza che gli oneri relativi ad una prestazione urgente ed essenziale erogata al cittadino in attesa del rilascio del primo permesso debba essere rimborsata una volta formalizzata l’iscrizione.

Detenuti e accesso al Servizio Sanitario Nazionale

In seguito all’emanazione del Decreto Legislativo del 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria”, la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio sanitario nazionale.
La circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 precisa che è garantita “la parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, e prevede l’iscrizione obbligatoria al S.S.N. di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno (art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 230/1999), ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.”
Pertanto, sebbene senza permesso di soggiorno, il cittadino straniero che sconti la pena con misure alternative al carcere, ha diritto all’iscrizione al servizio sanitario e non al rilascio del Codice STP.

1.2 Iscrizione volontaria al SSN

Gli stranieri regolarmente soggiornanti e che non rientrano tra le categorie per le quali è prevista l’iscrizione obbligatoria sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità: mediante polizza assicurativa o mediante iscrizione volontaria al SSN con pagamento di un contributo annuale. Il pagamento si effettua alle Regione e dà diritto all’iscrizione in quella sola regione.
L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere richiesta dagli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi, corrispondendo la cifra prescritta, anche se non iscritti al registro anagrafico. Studenti e persone alla pari possono chiedere l’iscrizione anche per un periodo inferiore a tre mesi con pagamento però dell’intera quota.
In particolare possono richiedere l’iscrizione volontaria gli stranieri con permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono attività lavorativa, personale religioso che non svolge attività lavorativa, dipendenti di organizzazioni straniere operanti in Italia, personale accreditato presso rappresentanza diplomatiche o consolari, attività sportiva agonistica.
L’importo da versare annualmente è stabilito in base al reddito complessivo dell’anno precedente. In attesa che questo sia definito è previsto un minimale per l’iscrizione pari a € 387,34. Possono essere inclusi i familiari a carico.
Per gli studenti universitari che non abbiano altri redditi diversi da borse di studio o sussidi economici erogati da enti pubblici italiani, è possibile l’iscrizione con una cifra forfetaria pari a € 149,77.
Per i cittadini collocati alla pari l’iscrizione volontaria è possibile corrispondendo un contributo pari a € 219,49.
Nel caso di studenti e persone alla pari l’iscrizione non è estesa ai familiari a carico per i quali va versato ulteriore contributo.
L’iscrizione volontaria dà diritto alla parità di trattamento con il cittadino italiano, anche per quanto riguarda la scelta del medico e del pediatra.
Non è consentita l’iscrizione ai titolari di permesso per motivi di cura e per motivi turistici, come precisa la circolare ministeriale.
L’iscrizione termina ogni anno in data 31/12 e non copre i periodi precedenti al versamento della quota di iscrizione.

2. Cittadini privi di titolo di soggiorno

Ai migranti privi di permesso di soggiorno sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, in caso di malattia o infortunio e possono accedere ai programmi di medicina preventiva. Le prestazioni sanitarie, in caso di indisponibilità di risorse economiche e previa dichiarazione di indigenza da rilasciare alla AUSL competente, sono effettuate in regime di compartecipazione alla spesa, a parità con i cittadini italiani.
Le prestazioni sono erogate utilizzando un codice regionale, il codice STP, Straniero Temporaneamente Presente. Il codice ha durata di sei mesi, è rinnovabile e riconosciuto su tutto il territorio dello Stato. Non essendo equivalente all’iscrizione al SSN non dà diritto alla scelta del medico di famiglia e del pediatra per i bambini.
Lo straniero indigente, a parità di condizioni con il cittadino italiano, è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa, per quanto concerne prestazioni di primo livello, urgenze, gravidanza, patologie esenti o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.
La circolare ministeriale del 2000 chiarisce che per cure urgenti si intendono quelle che “non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona”; per “cure essenziali” si intendono “le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).” Si sottolinea inoltre il principio della continuità, ossia la garanzia per la persona malata di potersi sottoporre all’intero ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.
In particolare sono garantiti: tutela della gravidanza e della maternità, tutela del minore, vaccinazioni – nell’ambito di interventi e campagne collettive autorizzate dalle regioni -, interventi di profilassi internazionale, profilassi diagnosi e cura di malattie infettive.
Sono garantite inoltre:
– le prestazioni di competenza SerT finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione da stati di tossicodipendenza, in base a quanto disposto dal DPR 09.10.90 n. 309 e successive modificazioni, in particolare il DL 22.06.1999 in materia di riordino della medicina penitenziaria;
– prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone con sindrome di HIV correlata;
– tutte le attività finalizzate alla tutela della salute mentale, siano esse inquadrabili come trattamento sanitario obbligatorio, o come interventi di altro tipo, secondo quanto previsto dalla Legge n.180/1978. Le prestazioni sono a pagamento secondo la tariffa intera regionale tranne per le persone che abbiano reso la dichiarazione di indigenza, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.
L’art. 35 co. 5 sancisce un aspetto fondamentale a garanzia dell’accesso alle cure mediche: il principio che l’accesso alle strutture sanitarie non possa comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo nei casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità con i cittadini italiani.
L’art.43 co.8 dispone che le Regioni individuino le modalità più opportune per garantire le prestazioni anche ai migranti senza documenti, nell’ambito di strutture mediche presenti sul territorio o in presidi pubblici o privati accreditati, in forma poliambulatoriale o ospedaliera, eventualmente in collaborazione con strutture del volontariato.

La tutela della gravidanza e della maternità

La tutela della gravidanza e della maternità è un punto molto importante nella legislazione italiana in tema di immigrazione. La tutela in termini di accesso alle prestazioni sanitarie è infatti parificata, anche per le donne gravide prive di permesso di soggiorno, a quella delle cittadine italiane, come per altri aspetti di cura e prevenzione di determinate patologie. Il legislatore per dare efficacia a questa disposizione ha altresì sancito il divieto di espulsione alle donne in stato di gravidanza e fino al sesto mese di età del bambino. La Corte Costituzionale ha in seguito esteso questo divieto anche al marito convivente, con Sentenza n. 376 del 27 luglio 2000.

L’art. 28 co.1) lettera c del DPR prevede che in questo caso sia rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche. Questo permesso, che non è rinnovabile alla scadenza, pur avendo lo stesso nome è diverso dal permesso per cure mediche di chi faccia ingresso in Italia per essere curato presso una struttura ospedaliera.

3. Permesso di soggiorno per motivi di cura

Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato al cittadino straniero che faccia ingresso in Italia in seguito al rilascio del visto per cure mediche, rilasciato da una Ambasciata italiana o dal Consolato territorialmente competente. Consente un soggiorno di breve durata, comunque determinata, allo straniero che intenda effettuare, dietro pagamento delle spese, cure mediche in Italia, presso strutture pubbliche o private. La procedura di rilascio del visto prevede, tra gli altri documenti da presentare, l’attestazione dell’avvenuto deposito a titolo di cauzione, della somma necessaria per la prestazione sanitaria richiesta per una somma pari al 30% del totale e inoltre, documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche necessarie per sostenere le spese sanitarie nel nostro paese. Questo permesso, che può essere concesso dalle autorità italiane anche per un accompagnatore, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
Il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell’art.36 del Tu si differenzia quindi dal permesso per cure mediche ai sensi L’art. 28 co.1) lettera c del DPR per due aspetti fondamentali, oltre che per il motivo in seguito al quale viene rilasciato. Infatti, non consente in alcun modo l’iscrizione al servizio sanitario e, al contrario di quello esaminato in precedenza, è rinnovabile.

Normativa di riferimento per i cittadini di paesi non appartenenti alla Unione Europea

Fonte: Ministero della Sanità
Decreto Legislativo 25 luglio 1988, n. 286
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (G.U. n. 139/L del 18 agosto 1998).
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. 190/L del 3 novembre 1999)
Circolare Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n. 5 (G.U. n. 126 del 1 giugno 2000).
Legge 30 luglio 2002, n. 189: Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.