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Coesione familiare – Il coniuge del rifugiato non deve dimostrare di essere in possesso di un visto per ricongiungimento familiare, né titolare di altra tipologia di soggiorno

Tribunale di Roma, ordinanza del 22 febbraio 2018

Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso della moglie di un titolare di status di rifugiato.
Alla moglie, irregolare, era stato negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, a seguito del matrimonio celebrato in territorio italiano, poichè mancava il nullaosta al ricongiungimento o un precedente titolo di soggiorno, scaduto da meno di un anno.

Il Giudice accoglie le difese della ricorrente, ed enuncia, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 286/1998, il principio secondo cui il rifugiato deve essere equiparato al cittadino italiano o cittadino UE, in materia di coesione con il proprio coniuge, in posizione di straniero irregolare.

Per tale motivo, il coniuge del rifugiato non deve dimostrare di essere “… in possesso di un visto per ricongiungimento familiare, né (…) titolare di altra tipologia di soggiorno”.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 22 febbraio 2018