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Come regolarizzare familiare di cittadino straniero con cittadinanza italiana?

La possibilità di ottenere un regolare permesso di soggiorno, a fronte della convivenza con un cittadino italiano parente entro il quarto grado, è prevista dall’art.19 del Testo Unico sull’immigrazione: si tratta di un permesso di soggiorno di natura eccezionale che deve essere concesso in tutte le situazioni di questo genere, anche a chi, normalmente dovrebbe essere colpito o è già stato colpito da un provvedimento di espulsione, non eseguito con l’accompagnamento alla frontiera.
Nel caso specifico, la sorella è cittadina italiana, è parente di secondo grado e, quindi, dovrebbe essere pacificamente concesso il permesso di soggiorno in base all’art.19 del Testo Unico sull’immigrazione. Siamo in un caso scolastico di applicazione di questa norma. Naturalmente, va precisato che in questo caso non siamo in presenza di una persona di cittadinanza e nazionalità italiana, ma di una persona che ha conseguito la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio, essendo nata cittadina di un altro paese.
Per la verità l’art.19 del Testo Unico – e questa è una precisazione – prevede questo diritto di soggiorno per chi sia convivente con parente entro il quarto grado di nazionalità italiana. Letteralmente l’art.19 fa riferimento alla nazionalità e quindi viene subito da pensare ad una possibile interpretazione restrittiva della norma, ovverosia un’interpretazione per cui la convivenza può essere utile solo se si verifica con una persona che sia nata cittadina italiana, mentre non lo sarebbe, interpretando alla lettera la norma, se vi fosse una convivenza con una persona che successivamente è diventata cittadina italiana. In realtà, non vi è ragione di fare questa distinzione perché secondo la nostra Costituzione, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e di conseguenza non ci sarebbe alcuna ragione di distinguere tra cittadini italiani che abbiano acquisito successivamente alla nascita la cittadinanza e cittadini che invece siano tali fin dalla nascita.
La risposta a questo quesito ci richiama anche ad una interpretazione particolare adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza del 18 maggio 2003 che, al momento, sembra isolata ossia non seguita da altri Tribunali. Secondo questa sentenza del TAR Emilia Romagna non sarebbe applicabile la norma dell’articolo n. 19 appena commentata, pure a fronte di convivenza pacificatamene dimostrata con cittadino italiano parente entro il 4 grado, nel caso in cui si tratti di convivenza con un minorenne cittadino italiano.
Il caso affrontato dal Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna riguardava una situazione analoga, in cui una persona straniera chiedeva il permesso di soggiorno speciale in base all’19, essendo convivente con il nipote, il figlio della sorella, il cui padre è cittadino italiano e quindi cittadino italiano fin dalla nascita, ma ancora minorenne.
Il TAR Emilia Romagna ritiene che la condizione di minore età del cittadino italiano non gli consenta di esprimere, dal punto di vista legale, una valida volontà di coesione e convivenza con la zia, cittadina extracomunitaria. La condizione di minore età non permetterebbe, quindi, di esprimere un chiaro intento di stabilire la comunione di vita con il parente straniero e, di conseguenza, non consentirebbe l’applicazione dell’art.19.
È un’interpretazione che sembra piuttosto discutibile, dal momento che tutte le scelte di vita del minore, da quelle meno importanti a quelle fondamentali, vengono prese dai genitori che esercitano la potestà, secondo la legge, fintanto che egli è minore, e quindi non solo quella della convivenza con la zia, ma anche quella della scelta dei corsi di studio da intraprendere, il tipo di cure mediche da fare e qualsiasi altra scelta che possa attenere la sua crescita, la sua comunione affettiva, morale e la sua abitazione e tutti gli altri aspetti della sua vita. Sembra, quindi, piuttosto discutibile che la scelta del minore di vivere con la zia, non possa essere espressa liberamente tramite la volontà dei genitori che legalmente lo rappresentano, ma debba attendere il compimento della sua maggiore età. Questo per dire ed esemplificare che il diritto non è una scienza esatta o, comunque, se anche fosse una scelta esatta, non è una scienza facilmente prevedibile.