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Commento al Messaggio Inps n°4383 del 17 febbraio 2004

Regolarizzazione - Prestazioni economiche di malattia e maternità

Nella nota si precisa che i lavoratori hanno diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità a carico dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e che tali prestazioni saranno erogate con riferimento agli eventi (circostanze di malattia o maternità) verificatisi dal 10 settembre 2002 in poi. Resta in ogni caso aperta la spinosa questione per il periodo precedente la sanatoria, cioè quando i lavoratori avevano comunque prestato attività di lavoro anche se in condizioni irregolari.

In effetti questi rapporti di lavoro, proprio a seguito della regolarizzazione, dovrebbero essere riconosciuti a tutti gli effetti anche con riferimento al periodo preesistente perché normalmente, in base al cosiddetto principio della automaticità delle prestazioni previdenziali (anche nel caso di rapporti di lavoro nero), è pacificamente riconosciuta da parte dell’Inps la necessità di recuperare i contributi dovuti da parte del datore di lavoro. E’altresì riconosciuto, in modo altrettanto pacifico, che anche nel caso in cui non sia possibile recuperare i contributi a carico del datore di lavoro (perché è diventato insolvente, ha fallito o non paga) , non può comunque subire un pregiudizio il diritto dei lavoratori di vedersi riconosciuti – per i relativi periodi di lavoro- il diritto a tutte le prestazioni a carico dell’Inps. Quindi non solo il riconoscimento dei periodi di lavoro al fine di percepire i contributi per la pensione, ma anche il riconoscimento dei periodi di lavoro al fine di ottenere tutte le altre prestazioni economiche come l’indennità di malattia e di maternità.
In altre parole è principio consolidato quello per cui nel caso di un rapporto di lavoro nero (accertato e dimostrato, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia versato i contributi o provveda successivamente a farlo), in ogni caso devono essere riconosciute al lavoratore tutte le prestazioni previste dal regime di sicurezza sociale. Messaggio Inps n°4383 del 17 febbraio 2004.

Si evidenzia in tal senso che, secondo la circolare dell’Inps sopra citata, questo principio non dovrebbe (e non si capisce perchè) trovare applicazione nei confronti dei lavoratori regolarizzati. Quindi potremmo avere situazioni di lavoratrici madri che hanno avuto il loro periodo di gravidanza, magari a cavallo tra quello precedente e quello successivo alla regolarizzazione, e che non si vedrebbero (secondo l’Inps) riconosciute le prestazioni di maternità.

Un caso verificatosi a Venezia
In un caso recentemente sottoposto all’attenzione della magistratura veneziana l’Inps ha addirittura comunicato ad una lavoratrice domestica (che può documentare il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e che si è regolarizzata) di non poterle erogare l’indennità di maternità, sostenendo che era impossibile riconoscerle tutte le prestazioni fino al perfezionamento della regolarizzazione. In parole povere, questa lavoratrice è stata regolarizzata, il datore di lavoro ha versato regolarmente i contributi e durante il periodo di attesa tra l’inoltro della domanda di regolarizzazione e il perfezionamento della regolarizzazione (lunghissimo, oltre un anno), la lavoratrice ha avuto una gravidanza e ha richiesto l’erogazione dell’indennità di maternità da parte dell’Inps, che però ha rifiutato di riconoscerle la prestazione economica sostenendo che si riferiva ad un periodo in cui l’interessata non era ancora provvista di permesso di soggiorno.
Certo che non era colpa sua se l’amministrazione invece di dare riscontro alla regolarizzazione in tempi umanamente accettabili l’ha fatta attendere per oltre un anno!
Ebbene vedremo se, anche sulla scorta della nota dell’Inps in oggetto, la sede di Venezia provvederà a ritornare sui suoi passi e a pagare quanto deve, senza dover fare attendere all’interessata l’esito di un giudizio che, com’è noto, comporta dei tempi piuttosto lunghi.