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Commento al decreto dell’11/5/2005 del Tribunale di Grosseto in materia di unità familiare

Riceviamo e pubblichiamo questo interessante articolo inviatoci dall’Avv. Marco Festelli, che ringraziamo.

Commento al Decreto del Tribunale di Grosseto, Giudice unico Dr.ssa Daniela Gaetano, dell’11/5/2005 (v.c. contro Ministero degli Interni), in materia di unità familiare

Oggetto dell’interessante provvedimento del Tribunale di Grosseto è un caso estremamente delicato ed insolito.
La signora V.C., da anni titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, si vedeva negare il rinnovo del pds da parte della Questura di Grosseto poichè, comparate le impronte digitali, risultava che la medesima nell’anno 1998 era stata espulsa dall’Italia con provvedimento della Prefettura di Milano sotto altro nominativo.
Subito dopo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno alla ricorrente veniva rilasciato pds per motivi di salute essendo in stato di gravidanza.
Nel febbraio 2005 nasceva così una splendida bambina di nazionalità Moldava che veniva inserita nel permesso di soggiorno del padre, regolarmente soggiornante in Italia.
La ricorrente, ritenendo (giustamente) di avere diritto a soggiornare in Italia con la figlia (nel frattempo regolarmente soggiornante), chiedeva alla Questura il rilascio di pds per motivi di famiglia, essendo preminente l’interesse della famiglia rispetto all’ostacolo amministrativo consistente nella precedente espulsione amministrativa.
La Questura negava il rilascio del pds per motivi di famiglia sostenendo che la signora V.C. avrebbe dovuto fare rientro nel suo paese d’origine per chiedere la speciale autorizzazione al rientro in Italia da parte del Ministero degli Interni.
Avverso il comportamento della Questura ed il diniego del pds la signora V.C. ricorreva al Tribunale di Grosseto affinchè venisse rimosso ogni ostacolo all’unità familiare consentendole la permanenza in Italia al fianco della di lei figlia e, contestualmente, che la figlia non venisse (seguendo la madre nel paese d’origine come pretendeva la Questura) distaccata dall’affetto paterno.
Il Tribunale di Grosseto ordinava al Ministero degli Interni ed alla Questura di Grosseto l’immediato rilascio del pds per motivi familiari
Riteneva il Tribunale con l’ordinanza-decreto summenzionato che “…il permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplato dall’articolo 30 del T.U., è atto dovuto in presenza di specifiche situazione tassativamente elencate ed integra oggetto di diritti soggettivi..”, e che l’allontanamento dal territorio nazionale della ricorrente costituirebbe una compromissione del nucleo familiare, allontanamento oltretutto necessario, secondo la tesi della Questura, al solo fine di chiedere la speciale autorizzazione al rientro in Italia.
Altresì il Tribunale ha correttamente rilevato che l’impossibilità per la bambina di non seguire entrambe i genitori (ovvero uno Italia e l’altro in Moldavia) costituisce senza dubbio lesione dell’unità familiare salvaguardata dalla legge, dalla Costituzione e diversi trattati internazionale.
Conseguentemente il Tribunale, rilevata la non sussistenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, dichiarava l’inefficacia del diniego del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ordinandone l’immediato rilascio alla Questura competente.
Il provvedimento in epigrafe è dunque in armonia con la precedente giurisprudenza in materia secondo la quale l’ampiezza della formulazione dell’articolo 30, 6° comma, del T.U. fa ritenere la giurisdizione del giudice ordinario a qualunque caso di impugnazione del dniego di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (vedasi tra tutti Tar Veneto, sez. III 28/11/2001 n. 4145 e Cass. Civ. sez. I, 7/2/2001 n. 1714), quindi anche nel caso in cui il rigetto sia dovuto ad una precedente espulsione amministrativa.

Avv. Marco Festelli (Grosseto)