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Commento al decreto flussi 2002

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002"

Articolo 1
1. Per l’anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2mila persone i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero con l’esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto appartenenti alle categorie di seguito elencate:

– ricercatori

– imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale

– liberi professionisti

– collaboratori coordinati e continuativi

– soci e amministratori di società non cooperative

– artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati

2. All’interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Notiamo subito che al comma 2 di questo articolo troviamo una strana deroga alle disposizioni contenute nell’art.14, comma 5, e all’art.39, comma 7, del D.P.R. 31 agosto 1999 n°394, Regolamento di Attuazione del Testo Unico sull’immigrazione, laddove si esclude la possibilità di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro autonomo, contrariamente a quanto consentito dalle norme citate. Stando al tenore del “decreto flussi” in commento, dunque, continuerebbe ad essere possibile la conversione del permesso di soggiorno da turismo a lavoro autonomo (sempre che ritratti di un tipo di lavoro autonomo fra quelli sopra elencati) mentre non lo sarebbe più da Studio a lavoro autonomo. Al riguardo è però il caso di notare che le disposizioni citate del Regolamento di attuazione sono tuttora vigenti e rappresentano una norma di rango più elevato rispetto al decreto flussi, in quanto norma la cui emanazione è stata delegata direttamente dal T.U. (in base a quanto previsto dall’art.1, comma 6), sicché non solo dovrebbero prevalere ma, comunque, non potrebbero essere disapplicate ad opera del decreto flussi.

Esaminiamo le tipologie

– “imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale”: tale definizione fa subito pensare ad una valutazione fortemente discrezionale sulla ENTITA’ del volume di affari e sulla tipologia di attività che svolge l’impresa il cui titolare dovesse richiedere l’autorizzazione d’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo.
– ” liberi professionisti”: qui sorgono tutti i problemi applicativi in merito alla possibilità di iscrizione o meno nei rispettivi albi professionali nel caso in cui si tratti di libere professioni regolamentate dall’obbligo di iscrizione nel corrispondente albo o ruolo professionale.
– “soci e amministratori di società non cooperative”: non si comprende la discriminazione per le cooperative, che si aggiunge all’ampio potere discrezionale nel valutare l’effettività della funzione dichiarata e la reale consistenza aziendale della società interessata.
– “artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati”: definizione ambigua in quanto può trovare corrispondenza con le categorie previste all’art.27, comma 1, lettere l), m), o) , che possono fare ingresso al di fuori del regime delle quote, come pure la categoria di cui alla lettera n) : ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento (leggi al 90% intrattenitrici di night o locali “lap dance”).
– “collaboratori coordinati e continuativi”:tale categoria contempla, come è noto, una gamma molto diversificata di prestazioni lavorative “a metà strada” tra il lavoro dipendente ed il lavoro completamente autonomo, con tutti i possibili dubbi che si possono avere sul carattere “genuino” di un contratto di questo tipo, che spesso nasconde neanche tanto bene un accordo per lo svolgimento in pratica di un normale rapporto di lavoro subordinato.

A questo riguardo è giunto un quesito. Il servizio di prima accoglienza di Bolzano chiede se una persona, attualmente in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di salute (gravidanza) rilasciato in base all’art.19 del T.U., avendo la possibilità di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una cooperativa come addetta alle pulizie, può ora beneficiare della possibilità di conversione del permesso da motivi di salute a lavoro autonomo. In via subordinata si chiede poi se, sulla base di questo contratto, sarebbe possibile ottenere un visto di ingresso per lavoro autonomo, ritornando al proprio paese. Al riguardo, ci viene riferito che la Direzione Provinciale del Lavoro di Bolzano ha risposto che “la conversione per i permessi di lavoro autonomo è valutata caso per caso e se il contratto di collaborazione coordinata continuativa viene fatto per attività di pulizie come socio di una cooperativa, la domanda di conversione probabilmente sarà rifiutata”. Precisiamo che l’art.7 del Regolamento di attuazione D.P.R. 394/1999 prevede che l’autorizzazione alla conversione del permesso di soggiorno sia rilasciata nei casi previsti dalla competente questura, sulla base di un’apposita attestazione da richiedere (ed è a questo che si riferisce il quesito) alla Direzione provinciale del lavoro, da cui risulti che la richiesta rientra nell’ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico”. Si chiede se è possibile una valutazione discrezionale da parte dell’ufficio nell’autorizzare o meno la conversione o l’ingresso per lavoro autonomo in base a contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi e in base alla procedura prevista dal Regolamento di attuazione.
Anzitutto, bisogna premettere che nel caso specifico l’interessata è in possesso di un permesso di soggiorno che, secondo una circolare del Ministero dell’Interno, non consentirebbe di applicare la procedura di conversione prevista all’art.39, comma 7, del regolamento di attuazione D.P.R. 394/1999. Si sostiene infatti che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di salute in base all’art.19 del T.U. non consentirebbe la conversione prevista dalla norma citata, dal momento che esso è stato rilasciato solo per motivi eccezionali e strettamente temporanei, in circostanze che normalmente obbligherebbero l’espulsione dello straniero (in effetti eseguibile alla scadenza del p.s. per motivi di salute). Dunque, esclusa nel caso specifico la possibilità di conversione, vediamo l’ipotesi alternativa del ritorno in patria con la procedura di autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro autonomo, alle condizioni sopra esposte.
Al riguardo, sia nel caso di conversione che nella diversa ipotesi di ingresso dall’estero, è pur vero che il competente ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro potrebbe effettuare una valutazione sul contenuto del contratto; nel caso specifico, in particolare, potrebbe valutare se il formale schema di contratto (che magari, come spesso succede, non consente di rilevare elementi che assicurino il carattere autonomo della prestazione, prevedendo genericamente l’impiego in lavori di pulizie unitamente ad altri soci della cooperativa) maschera un reale rapporto di lavoro subordinato, di fatto sottoposto comunque al potere gerarchico, direttivo e organizzativo normalmente esercitato dal datore di lavoro, sicché potrebbe respingere la domanda di conversione. Se non vi sono dubbi sulla regolarità del contratto, l’ufficio dovrebbe invece “autorizzare” la conversione, ovvero rilasciare l’attestazione prevista a tal fine in presenza delle altre condizioni previste dall’art.39, comma 7, del Regolamento di attuazione, mentre nel caso di ingresso per lavoro autonomo dovrebbe rilasciare il previsto nulla-osta.

Articolo 2
1. Per l’anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero con l’esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei dirigenti entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27 comma i del Digs 286/98.

Sul concetto di “altamente qualificati” c’è una relativa valutazione discrezionale che non può che basarsi sulla documentazione che si fornisce, a dimostrazione del carattere effettivo sia dell’offerta contrattuale fatta al lavoratore straniero, sia della sua professionalità, sia della necessità del suo impiego da parte dell’impresa.

Articolo 3
1. Per l’anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e di lavoro autonomo lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi entro una quota massima di 4mila persone.

Potranno beneficiare di questa quota cittadini argentini di origine italiana (che non abbiano già la cittadinanza italiana perché in questo caso non avrebbero bisogno di nessuna autorizzazione), attualmente residenti in Argentina. Il concetto di “origine italiana” è definito con riferimento alla parentela per parte di almeno uno dei due genitori fino al terzo grado in linea retta, il che significa che si può arrivare fino ad un bisnonno od una bisnonna.

Articolo 4
1. Per l’anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria entro una quota massima di 10mila come di seguito ripartite:
3000 cittadini albanesi – 2000 cittadini tunisini – 2000 cittadini marocchini – 1000 cittadini egiziani – 500 cittadini nigeriani – 500 cittadini moldavi – 1000 cittadini srilankesi.

Si affacciano nel panorama dei paesi che hanno stipulato accordi in materia di cooperazione, che appunto beneficiano di quote riservate, dei NUOVI paesi come Egitto, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka.

Ricordo che per i 2000 ingressi per lavoro autonomo e per i 500 ingressi di dirigenti e lavoratori altamente qualificati è esclusa la possibilità di utilizzare le rispettive quote da parte dei cittadini provenienti dai Paesi previsti agli art. 3 e 4, ovvero dai cittadini argentini (sembra anche se non di origine italiana) e dei cittadini beneficiari delle 10 mila quote riservate. Questi non potranno usare le quote assegnate in via generale a tutti gli stranieri avendo delle quote specificamente assegnate, salvo osservare che quelle dell’art. 4 riguardano esclusivamente il lavoro subordinato.

Non c’è invece nessuna previsione generale di ingressi per le normali tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, salvo che per i cittadini che beneficiano delle quote riservate.

Articolo 5
1. Per l’anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 4mila persone.

Abbiamo queste 4mila autorizzazioni disponibili per l’ingresso di lavoratori provenienti da qualsiasi paese ma UNICAMENTE per lavoro stagionale.

Quello che risalta subito è che , a parte i cittadini provenienti dai paesi con cui ci sono accordi di cooperazione, che quindi beneficiano delle quote di riserva, per il resto è già prevedibile che non sarà possibile smaltire tutte le domande presentate presso gli uffici del lavoro per l’autorizzazione di assunzione dall’estero all’inizio di quest’anno. Sappiamo anche che la quasi totalità dei lavoratori per i quali era stata chiesta l’assunzione dall’estero si trovano già in Italia e hanno già inoltrato la domanda di regolarizzazione o si spera che stiano per farlo.
Ricordo la circolare del ministro Maroni di qualche mese fa con la quale venivano invalidate le domande di assunzione dall’estero presentate a gennaio perché ancora non era uscito il decreto flussi. Probabilmente, con una prossima circolare, sarà stabilito che le domande di autorizzazione di assunzione dall’estero, da parte di chi fosse ancora interessato a presentarle, dovranno essere RIPRESENTATE.