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Commento alla circolare interministeriale del 24 febbraio 2005

Disposizioni sullo Sportello Unico per l'Immigrazione da istituire presso le prefetture

Avevamo già parlato del nuovo regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) del 10 febbraio 2005), che avrebbe dato il via all’attuazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (previsto all’art. 5 bis del Testo Unico sull’Immigrazione) rilasciato e perfezionato presso la prefettura.
Il Regolamento è entrato in vigore lo scorso 25 febbraio e, quindi, tutte le disposizioni in esso contenute dovrebbe essere operative; si precisa però che la parte più qualificante dello stesso, ovvero quella relativa al contratto di soggiorno e, quindi, all’istituzione dello Sportello Unico per l’Immigrazione (previsto dall’art. 22 del T.U.sull’Immigrazione) presso gli Uffici Territoriali del Governo (ossia le prefetture), è rimasta in sospeso.

Commentiamo una circolare congiunta del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale dell’immigrazione), datata 24 febbraio 2005 che, in qualche modo, salva le forme perché – il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento di attuazione – impartisce agli uffici interessati alcune disposizioni di carattere provvisorio, che riconoscono la mancanza di mezzi per far funzionare effettivamente il sistema dello sportello unico.
La circolare interministeriale in oggetto sottolinea che l’articolo 24 del regolamento di attuazione, che modifica l’art. 30 del dpr 394/99, prevede che lo Sportello Unico per l’Immigrazione – diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato – dovrà essere costituito con decreto prefettizio, nel quale verrà indicato anche il responsabile della struttura, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dai Ministri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali.
Si precisa inoltre che lo Sportello Unico, almeno per il momento, si configura come “struttura leggera” – front office -, referente istituzionale e decisionale dei procedimenti attribuiti dalla legge.

Si tratta di procedimenti finalizzati al:

rilascio del nullaosta al lavoro e, quindi, alla stipula del contratto di soggiorno;
rilascio del nullaosta per il ricongiungimento familiare,
con la successiva consegna dei relativi permessi di soggiorno.

La circolare precisa che l’attività istruttoria (ovvero la trattazione in concreto delle pratiche e l’esame dei documenti), sarà svolta dai competenti uffici della Direzione Provinciale del Lavoro e dalle questure, fermo restando che la conclusione dei relativi procedimenti avverrà in un’apposita riunione dei componenti dello sportello unico.

In buona sostanza quello che la circolare conferma è che, per il momento – non essendoci organizzazione e strutture necessarie per istituire realmente uno sportello unico che svolga tutti gli adempimenti in proprio come sarebbe stato previsto dalla legge Bossi – Fini e, quindi, dal regolamento di attuazione – lo sportello unico della Prefettura, dovrà svolgere solo la funzione di passa carte e, quindi, di ricezione delle domande e delle istanze che poi verranno trasmesse agli uffici che li hanno sempre trattati. Si tratta rispettivamente della Direzione Provinciale del Lavoro e della Questura.
Solo successivamente la consegna del documento avverrà presso lo sportello unico, fermo restando che tutta la consueta procedura di contrattazione e valutazione verrà svolta separatamente. In un primo momento dalla DPL per quanto riguarda il nullaosta in base al sistema delle quote e, di seguito, dalla questura per i ricongiungimenti familiari e le altre verifiche sulle eventuali cause che potrebbero impedire il rilascio del visto di ingresso e, quindi, il rilascio del permesso di soggiorno.

La circolare non fa altro che salvare le forme e, quindi, confermare che esiste lo sportello unico. In realtà conferma quello che era già evidente: in mancanza di interventi di copertura finanziaria tutto rimane come prima, salvo intestare formalmente allo Sportello Unico per l’Immigrazione le domande e il rilascio finale dei provvedimenti di autorizzazione.
La circolare precisa anche che l’operatività dello Sportello Unico è subordinata, in via preliminare, all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno – di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – per la definizione degli elementi, delle caratteristiche e della tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello Unico. Appositi decreti sono in corso di definizione per quanto riguarda il trattamento dei dati, visto che, copertura finanziaria permettendo, dovrà essere istituita una banca dati informatizzata che dovrebbe permettere un monitoraggio delle attività degli sportelli unici. In funzione della prevista, ma non sappiamo quanto prossima, costituzione e organizzazione di questa banca dati, il Ministero dell’Interno dovrà emanare appositi provvedimenti, che nella circolare si afferma essere in “corso di predisposizione” che dovranno definire i dati che saranno oggetto di trattazione informatizzata, adottare regole tecniche di funzionamento dell’archivio informatizzato, anche in relazione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati e all’individuazione dei soggetti che saranno autorizzati (cioè che avranno la password) a consultare la banca dati informatizzata e tutte le modalità tecniche procedurali per la consultazione dell’archivio informatizzato e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all’archivio medesimo.

La circolare conclude esprimendo la riserva di comunicare ulteriori istruzioni di dettaglio con apposita successiva circolare e facendo presente che, fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l’operatività dello Sportello Unico per l’Immigrazione, l’istruttoria delle pratiche sarà avviata, per quanto di propria competenza, dalle singole amministrazioni interessate (Direzione Provinciale del Lavoro e questura), fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura-UTG (Ufficio Territoriale del Governo), e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico.
Si potrebbe concludere sottolineando che è cambiato tutto per non cambiare nulla, sia per quanto riguarda la procedura che di fatto bisogna seguire per l’autorizzazione all’ingresso (con il noto sistema delle quote) in Italia, sia per quanto riguarda l’autorizzazione all’ingresso per motivi di ricongiunzione familiare.