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Commento alla direttiva 38/2004/CE

Libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari

Il 30 aprile 2006 è scaduto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della Comunità europea della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Gazz.Uff.Un.Eur. L 158/77 del 30.04.2004).
Tale direttiva può considerarsi come una sorta di Testo Unico che, come precisato nel Considerando 3 della stessa, codifica e rivede gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.

Una delle novità più interessanti in essa contenute riguarda l’estensione del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dell’Unione europea che abbiano dei partner, che hanno contratto un’unione registrata e riconosciuta in base alla legislazione dello stato di provenienza. Si pensi ai famosi PACS che in Italia non hanno ancora trovato riconoscimento, ma che indirettamente vengono riconosciuti nei confronti di chi li ha contratti all’estero in base alla legge dello stato europeo di appartenenza.
La direttiva riconosce la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari – sia comunitari che extracomunitari – in caso di decesso del cittadino dell’Unione (art. 12), o di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata (art. 13).
Sappiamo che esiste un pacifico diritto di estensione del trattamento comunitario anche ai coniugi, o ai prossimi congiunti in generale, extracomunitari. La precisazione contenuta nella direttiva appare quanto mai opportuna, soprattutto se si considera che si verifica frequentemente che da parte delle autorità degli Stati membri non venga riconosciuto questo diritto di equiparazione ai cittadini comunitari nelle situazioni dalla stessa previste.
La direttiva prevede anche che i cittadini dell’Unione Europea non dovranno più ottenere una carta di soggiorno nello Stato membro di destinazione, ma dovranno semplicemente registrarsi presso le autorità competenti (art. 8). E’ da presumere che, per quanto riguarda l’Italia, si tratti della normale registrazione presso l’anagrafe della popolazione residente.
Questa direttiva, essendo scaduto il termine per la sua attuazione, dovrà essere recepita con norme interne di cui attendiamo fiduciosi l’emanazione. Talune delle disposizioni in essa contenute, comunque, non necessitano di una specifica normativa di recepimento, sicché devono comunque ritenersi già da ora come diritto vigente, si pensi in particolare alle precise garanzie in favore dei coniugi extracomunitari in caso di decesso del coniuge comunitario o di divorzio o annullamento del matrimonio.