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Commento alla pubblicazione del decreto flussi stagionale per neocomunitari

Ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE, per l'anno 2004

Il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 ottobre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 269 del 16.11.2004), ha stanziato nuove quote per l’ingresso di lavoratori neocomunitari, ovvero dei cittadini appartenenti ai paesi nuovi membri dell’Unione europea (Repubblica Ceca, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Ungheria).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004 (“Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004”, G.U. n. 102 del 3 maggio 2004), erano stati stanziati 20 mila ingressi per lavoro subordinato per i cittadini neocomunitari; questi ingressi sono stati tutti utilizzati ed il Governo ha pertanto ravvisato la necessità di integrare le quote. Si precisa che le quote aggiuntive di 16mila ingressi riguardano solo la possibilità di ingresso per lavoro stagionale e potranno essere utilizzate entro il 2004.

Si vogliono di seguito evidenziare alcune novità organizzative che emergono dalla circolare in oggetto.
Innanzitutto, la quota di 16mila ingressi non sarà ripartita a livello regionale e poi, eventualmente, a livello provinciale, poiché si utilizzerà il sistema del contatore unico nazionale. Ne consegue che al livello centrale del Ministero del Lavoro – con apposito software – verranno scontate le quote che via via verranno utilizzate sulla base delle segnalazioni pervenute dalle singole Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) e, quindi, non ci sarà più una riserva di quote per ogni provincia.
Questo sistema metterà in “competizione” le singole DPL che, non potendo più contare su una quota loro assegnata, potranno utilizzarne un quantità più o meno grande a seconda se lavoreranno in maniera più o meno rapida per istruire le pratiche e, quindi per scontarle, ad una ad una, dal contatore unico nazionale.
Ne discende che l’utilizzo delle quote può essere influenzato non solo dalla tempestività di chi le chiede, ma, soprattutto, dalla tempestività degli uffici che devono amministrare le domande di autorizzazione.
L’inoltro della domanda relativa va effettuato esclusivamente mediante raccomandata spedita da un ufficio postale (munito della macchina affrancatrice in grado di documentare il tempo preciso di invio), a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del DPCM 8 ottobre 2004; le domande inoltrate anteriormente devono essere ritenute inammissibili.

La prassi per l’inoltro di queste domande è la stessa di quella già definita dalla precedente circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (recante disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004); per i datori di lavoro interessati all’assunzione di neocomunitari per lavoro stagionale, la modulistica sarà pertanto uguale.
La quota fissata con il decreto flussi, può essere utilizzata esclusivamente per l’autorizzazione al lavoro stagionale; non potranno quindi essere prese in considerazione le domande giacenti e non soddisfatte in base al precedente decreto flussi per i lavoratori neocomunitari. Inoltre le 16mila quote messe ora a disposizione potranno essere utilizzate solo presentando nuove domande, perché le vecchie domande possono già intendersi archiviate.
Si precisa che il DPCM accorda una preferenza alle esigenze di manodopera provenienti dal settore dell’agricoltura: la circolare stabilisce che, nei primi 20 giorni dalla pubblicazione del decreto, la quota può essere utilizzata esclusivamente per evadere le richieste di assunzione di lavoratori stagionali da effettuare nel settore agricolo; solo successivamente potranno essere inserite nel contatore unico nazionale tutte le altre domande pervenute, sia quelle riguardanti il settore agricolo, che settori diversi.
Sarà poi l’applicazione informatica che proverà a formare una prima graduatoria delle domande utilizzabili, avendo riguardo a quelle utilizzate fino al ventesimo giorno successivo alla data fissata come termine iniziale; successivamente, quindi, si prenderanno in considerazione – in ordine successivo – le domande di autorizzazione all’assunzione che non siano invece riferite al settore agricolo, ma, ad esempio al settore del turismo.
Nella circolare stessa si ribadisce che l’autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento dell’attività lavorativa per un periodo massimo di 9 mesi. Se ci fossero opportunità lavorative per un periodo ulteriore, dovrebbe essere avviata una nuova richiesta di autorizzazione in base ad una effettiva disponibilità di quote (ovvero in base a un prossimo decreto flussi).

Per quanto riguarda i lavoratori neocomunitari, il rilascio dell’autorizzazione è seguito dal loro ingresso; si precisa che il lavoratore neocomunitario non ha bisogno di munirsi preventivamente del visto di ingresso presso il Consolato italiano perché ha la possibilità di circolare liberamente nello spazio europeo per motivi di turismo o di breve soggiorno, come pure per motivi di studio o di lavoro autonomo (art. 18 TCE). Quindi, munito dell’autorizzazione, può arrivare direttamente in Italia senza chiedere prima il visto e, quindi, presentarsi in questura.
In linea teorica, il lavoratore neocomunitario interessato all’assunzione potrebbe anche essere già legalmente presente sul territorio italiano, avendo fatto un ingresso regolare senza la necessità di munirsi del visto d’ingresso.