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Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3154, Sezione Prima Civile, del 4 marzo 2003

Il provvedimento giudiziario di convalida dell’espulsione adottato senza l’effettiva comparizione ed audizione dell’interessato é nullo

Si tratta di una sentenza che prende in considerazione un problema ricorrente relativo alla prassi diffusasi tra i giudici civili che si devono occupare di impugnazione dei provvedimenti di espulsione amministrativa. Si evidenzia che giudici ordinari che devono decidere i ricorsi sulla legittimità dei provvedimenti di espulsione molto raramente dispongono la comparizione e l’audizione della persona interessata all’espulsione al fine di comprendere se, in base alle motivazioni addotte dal diretto interessato, si ravvisino circostanze che possano far considerare illegittimo il provvedimento.
Molto spesso l’esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione, specialmente se si tratta di ricorsi proposti da persone che si trovano all’interno dei cosiddetti CPT, viene effettuato senza dare alle persone interessate la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e la propria versione dei fatti, che potrebbe essere diversa da quella fornita dall’amministrazione.
Si precisa che la sentenza in oggetto non costituisce un precedente assoluto perché anche con precedenti pronunce la Corte di Cassazione si era soffermata a precisare che il giudice deve disporre l’audizione della persona direttamente interessata (si vedano le sentenze: n. 10303 del 16 luglio 2002, n. 15413del 5 dicembre 2001, n. 13865 del 9 novembre 2001).

Si evidenzia però che la sentenza del 4 marzo 2003 puntualizza ulteriormente e con maggior dovizia di argomentazioni il principio sopraenunciato per cui il giudice, nel disporre l’udienza per l’esame del ricorso contro il procedimento di espulsione, deve anche disporre l’audizione e la comparizione del diretto interessato, indipendentemente dal fatto che questi sia in condizione di libertà o si trovi in un CPT. È importante segnalare che l’eventuale provvedimento giudiziario di convalida dell’espulsione adottato senza l’effettiva comparizione ed audizione dell’interessato diventa provvedimento nullo. Questo dovrebbe dar luogo ad un nutrito contenzioso nel territorio, considerato che la prassi è di esaminare i ricorsi in materia di espulsione senza sentire il diretto interessato.

È il caso di considerare che non sono rare le situazioni in cui l’interessato viene trattato come un semplice irregolare o clandestino che ha violato le norme di ingresso e di soggiorno, cosicché nel provvedimento amministrativo di espulsione non si accenna minimamente al fatto che, magari, lo stesso è stato rintracciato dalle autorità di polizia perché per primo si è presentato per chiedere asilo in Italia. Se questa circostanza non viene presa in considerazione e non vi è la possibilità per l’interessato di esporla al giudice davanti al quale ha promosso ricorso contro l’espulsione, è chiaro che qualunque valutazione risulterebbe deviata e si rischierebbe quindi di convalidare un provvedimento di espulsione che esporrebbe l’interessato al rischio di persecuzione nel Paese di origine.