Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Commento alle nuove norme in materia di cittadinanza Italiana

È stata proposta una nuova norma in materia di cittadinanza, ossia sono state proposte modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza). Secondo un’agenzia del 16 maggio scorso, il Testo unificato sulla concessione della cittadinanza approderà alla Camera.

Le modifiche attengono essenzialmente due aspetti:
1) la possibilità di riconoscere la cittadinanza italiana a chi è nato in Italia da genitori stranieri, se entrambi sono residenti legalmente e continuativamente in Italia da almeno 8 anni, oppure se sono in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno;
2) la possibilità di acquisire la cittadinanza Italiana da parte dello straniero legalmente residente e continuativamente in Italia da almeno 8 anni, o in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno.

Rispetto all’attuale impostazione della normativa in materia di cittadinanza, si prevede quindi una riduzione del tempo minimo di attesa, poiché per la concessione della cosiddetta “naturalizzazione”, l’attuale norma (art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/92) prevede una residenza e un soggiorno continuativo e legale di almeno dieci anni prima che si possa presentare la domanda alla competente Prefettura. La riduzione prevista potrebbe avere una qualche utilità, in particolare, per quanto riguarda i bambini nati in Italia da genitori stranieri; Infatti la previsione che dopo soli otto anni di legale residenza e soggiorno possono ottenere la cittadinanza è un’innovazione senz’altro interessante.

Attualmente un cittadino straniero nato in Italia da genitori entrambi stranieri, ha la possibilità di optare per l’acquisto della cittadinanza Italiana – in questo caso non si tratta di una concessione, ma di un vero e proprio diritto – solo al compimento della maggiore età e prima di compiere diciannove anni; l’interessato ha, quindi, un anno di tempo in cui può esercitare questa possibilità per l’acquisto della cittadinanza Italiana.
In linea teorica, prima della maggiore età potrebbe, comunque – tramite chi esercita la potestà -, inoltrare la domanda di cittadinanza perché la legge, in via generale, prescrive che per la naturalizzazione siano necessari almeno dieci anni di soggiorno e residenza legale.
Tuttavia, com’è noto, anche se questo non è previsto da nessuna norma di legge, nell’ambito della valutazione discrezionale che presso il Ministero dell’Interno si effettua per esprimere parere favorevole o meno alla concessione della cittadinanza, l’aspetto del reddito assume, purtroppo, una rilevanza importante. Quindi le probabilità che un minore, sia pure residente legalmente in Italia da almeno dieci anni, possa ottenere la cittadinanza italiana, sono scarsissime, perché, in mancanza di un reddito proprio e vivendo a carico dei genitori, è praticamente da escludere la possibilità che possa essergli riconosciuta la cittadinanza a fronte delle norme vigenti.

Con questa proposta, si potrebbe sperare di garantire in modo più accelerato un futuro da cittadini italiani a figli di stranieri nati in Italia.
Naturalmente già si registrano forti tensioni. Da un lato, l’attuale opposizione considera questa proposta estremamente riduttiva e proporrebbe una riorganizzazione più ampia della normativa in materia di cittadinanza; dall’altro lato, una parte dell’attuale maggioranza, in particolare quella che fa riferimento ad Alleanza Nazionale, si è addirittura astenuta dal partecipare alla discussione in aula. Si tratta di una proposta che fa discutere e non è detto che avrà seguito: potrebbe essere l’ennesima volta che si riprende il discorso della cittadinanza, per poi lasciarlo cadere, a fronte di altre “emergenze” di tipo politico.

Cittadinanza italiana: matrimoni tra cittadini italiani e cittadini stranieri

Un’ultima parte, che è prevista nella proposta in oggetto di riforma della normativa in materia di cittadinanza, riguarda il regime dei matrimoni tra cittadini italiani e cittadini stranieri.
La proposta di modifica prevede che il coniuge straniero, o apolide, di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana solo quando risiede da almeno due anni nel territorio della Repubblica. Diversamente in base alla legge 92/91 (art. 5), la cittadinanza italiana si acquista quando l’interessato risiede in Italia da almeno sei mesi.

Questa proposta di fare attendere due anni, anziché solo sei mesi fa un po’ sorridere, perché sappiamo che, anche quando la domanda è presentata tempestivamente, viene sottoposta a tempi di attesa scandalosamente lunghi. Ormai il tempo “statistico” di attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana per una persona coniugata con cittadino/a italiano – e si tratta di un caso in cui la legge prevede l’acquisto della cittadinanza italiana come vero e proprio diritto, non come una discrezionale concessione – supera i due anni e mezzo sfiorando i tre anni. Quindi, ammesso che i politici che stanno discutendo queste cose sappiano cosa accade nella realtà, sembra un po’ ridicolo proporre di aumentare il tempo di attesa da sei mesi a due anni, quando è già, comunque, di gran lunga superiore.