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Commento sulla possibilità per i lavoratori immigrati in fase di rinnovo pds di uscire e rientrare in Italia per il periodo delle ferie estive

Il Ministero dell’Interno ha finalmente diffuso, dopo numerose richieste fatte a questo riguardo, una circolare in cui ha precisato la possibilità per gli stranieri che sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno di tornare a casa per le ferie.
Questa possibilità è tuttavia limitata e costituisce solamente una parziale soluzione al problema drammatico delle decine di migliaia di persone che hanno in corso il rinnovo del pds durante i mesi estivi e che, in mancanza di un documento la cui validità sia formalmente prorogata, non avevano (e in parte non hanno tutt’ora) la possibilità di poter uscire dall’Italia e rientrarvi per poter godere delle ferie e far visita ai propri familiari nel proprio Paese d’origine.

Il problema è, purtroppo, collegato ai lunghi tempi di attesa necessari per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ed è ulteriormente acuito dall’aumento delle presenze in Italia di lavoratori stranieri che hanno usufruito dei benefici connessi alla recente regolarizzazione. Inoltre, e soprattutto, è aumentato il numero di adempimenti posti a carico dei lavoratori stranieri a causa della riduzione dei tempi di validità medi dei permessi di soggiorno.

In forza di quanto dispone la c.d. “legge Bossi-Fini”, il permesso di soggiorno ha una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro e, poichè nella quasi totalità dei casi, si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato, anche la durata dei permessi di soggiorno si è mediamente abbreviata. Tale situazione comporta la necessità per gli stranieri di presentarsi sempre più spesso presso le Questure e di dover, pertanto, affrontare ulteriori tempi di attesa, ciò che impedisce loro di uscire dall’Italia, in quanto il permesso di soggiorno scaduto di validità non consentirebbe di rientrare nel nostro Paese regolarmente. Ciò alimenta indirettamente forme di illegalità e di criminalità.

Il Ministero degli Interni ha finalmente diffuso una circolare con cui stabilisce che, limitatamente al periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 2004, i cittadini stranieri che hanno presentato domanda per il rinnovo del pds possono temporaneamente lasciare il territorio nazionale.
In base alla circolare dovranno essere in possesso:
– del passaporto o di un documento equipollente;
– della copia del permesso di soggiorno scaduto;
– della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
domanda con la quale è stato chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.

La polizia di frontiera apporrà un apposito timbro proprio sulla ricevuta che consentirà allo straniero di poter rientrare in Italia.
Tuttavia, sempre secondo la circolare, la possibilità di uscire secondo questo meccanismo potrà essere esercitata dai diretti interessati soltanto mediante un viaggio che permetta loro di arrivare direttamente nel Paese di destinazione senza transitare, nè all’andata nè al ritorno, attraverso altri Paesi dell’area Schengen.
La suddetta limitazione deriva dalla circostanza secondo cui le forze dell’ordine degli altri Paesi aderenti al trattato di Schengen sono tenute a conoscere soltanto il documento noto come permesso di soggiorno. Solo il possesso di quel documento (che sia naturalmente in corso di validità) consente l’ingresso e il transito. Viceversa, esse non sono tenute a conoscere il documento attestante l’avvenuta prenotazione dell’appuntamento o la ricevuta che attesta l’avvenuto inoltro della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Qualsiasi indicazione possa essere apportata su tale ricevuta dalla polizia italiana non potrebbe comportare un riconoscimento ufficiale della validità di tale documento ai fini del transito in Paesi dell’area Schengen.

Di conseguenza, la citata circolare permette di tornare nel proprio Paese d’origine ma solo se vi siano voli aerei o viaggi via nave che dall’Italia permettano di raggiungere direttamente il Paese di destinazione, soluzioni, in altre parole, che permettano di raggiungere il proprio Paese senza transitare da altri Stati aderenti al trattato di Schengen.
Esempio pratico – Un cittadino marocchino che vuole rientrare in Patria durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno deve farlo senza transitare per Spagna e Francia, quindi con un volo aereo o con un viaggio in nave. Un cittadino rumeno può tornare in Romania solo con un volo diretto, senza transitare per l’Austria, oppure attraverso Slovenia, Croazia o Ungheria.

Il rientro in Italia

Ulteriore disposizione contenuta nella circolare per far valere la ricevuta con il timbro apposto dalla polizia di frontiera è la necessità di rientrare attraverso lo stesso valico di frontiera da cui si è usciti. Quindi la persona che fa rientro nel proprio Paese partendo in aereo, ad esempio, dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dovrà rientrare in Italia con un volo che atterri nello stesso scalo romano. Ancora a livello esemplificativo, una persona che lasci l’Italia attraverso la frontiera italo-slovena dovrà rientrare presentandosi allo stesso valico da cui è uscita.

Si tratta, dunque, di una soluzione soltanto parziale, valida temporaneamente dal 1 luglio al 30 settembre 2004. Infatti, non vengono di certo risolti i problemi connessi all’esercizio in Italia di diritti fondamentali, ciò che comporta la necessaria disponibilità di un permesso di soggiorno in corso di validità. A puro titolo di esempio: se un cittadino straniero voglia sostenere l’esame per l’abilitazione alla guida al fine di ottenere il rilascio della relativa patente, si imbatterà nella richiesta, da parte degli addetti degli uffici della Motorizzazione, del permesso di soggiorno in corso di validità, laddove la ricevuta rilasciata dalla Questura in fase di rinnovo è ritenuta, erroneamente, insufficiente.

La mancanza del permesso di soggiorno non rinnovato non consente l’esercizio di taluni diritti fondamentali. D’altra parte la soluzione prospettata dal Ministero dell’Interno permette certamente i rientri in Patria ma, come abbiamo visto, con notevoli disagi.
Esempio pratico – Un cittadino senegalese che vuole fare rientro nel proprio Paese avrebbe maggiore convenienza a prendere un volo dalla Francia perché, per ragioni storiche e commerciali, i collegamenti sono più diretti ed economici. In questo caso, però, egli non potrà usufruire delle disposizioni impartire del Ministero dell’Interno italiano dal momento che non può transitare dalla Francia (Paese aderente all’area Schengen), correndo il rischio, altrimenti, di subire un provvedimento espulsivo in occasione dell’uscita dal territorio francese. Inoltre, e a maggior ragione, egli non potrebbe neppure rientrare attraverso lo stesso scalo aereo.

La scelta di alcune questure

La soluzione vera – e non parziale – è quella che alcune questure hanno, in maniera autonoma, individuato dal punto di vista pratico, disponendo semplicemente la proroga automatica del permesso di soggiorno, apponendo, pertanto, un vero e proprio timbro di proroga della validità sul documento originale del permesso di soggiorno, fino alla data coincidente con l’appuntamento fissato per presentare i documenti per il rinnovo.

La Questura di Pavia, ad esempio, in base ad un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali opera già da tempo in questo modo. La Questura di Padova, viceversa, ha adottato una soluzione leggermente differente, assicurando, tuttavia, nella sostanza lo stesso risultato. Infatti, il permesso di soggiorno viene prorogato quanto a validità e sullo stesso viene apposto il timbro indicante una successiva data di scadenza che coincide con la data dell’appuntamento – verosimilmente a settembre o ottobre – , cosicchè, con quel permesso di soggiorno, il cittadino straniero può transitare a tutti gli effetti anche nei Paesi aderenti al trattato di Schengen.
Al fine di ottenere la suddetta proroga, è sufficiente esibire presso la Questura le buste paga attestanti che il rapporto di lavoro è ancora in corso e, soprattutto, la lettera su carta intestata del datore di lavoro, che conferma il godimento di un periodo di ferie nei confronti del lavoratore interessato. Ecco che, documentando l’esercizio del legittimo diritto alle ferie, i lavoratori possono immediatamente ottenere la proroga del permesso di soggiorno e tornare serenamente a casa scegliendo le vie di transito senza limitazione di sorta e potendo rientrare in Italia attraverso qualsiasi valico di frontiera.