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Compimento maggiore età – Una sentenza contro il rinnovo del permesso in assenza di lavoro anche se a carico del genitore

Pesanti i confini delineati dal giudice per i diritti dei neo-maggiorenni

– Vai alla Sentenza del Tar del Veneto n. 209 del 7 febbraio 2011

Il Tar del Veneto si è pronunciato a favore della Questura di Vicenza che ha rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno ad un cittadino del Burkina Faso entrato in Italia ancora minorenne in seguito a ricongiungimento familiare con il padre.
La Questura, anziché un permesso di soggiorno per motivi familiari, aveva rilasciato al giovane appena giunto in Italia ed in procinto di divenire maggiorenne un permesso di soggiorno per attesa occupazione che, una volta scaduto, ha rifiutato di convertire in permesso per motivi familiari o di rinnovare nonostante il giovane fosse a carico del padre.

Si tratta di un orientamento del Tribunale Amministrativo che sembra non considerare in maniera approfondita la giurisprudenza e la Direttiva ministeriale del 20 marzo 2008, trascurando gli elementi di argomentazione esposti nel ricorso presentato dall’interessato contro il provvedimento di
diniego, tra cui il diritto all’unità familiare e il principio di parità di trattamento tra figli italiani e figli stranieri:

– prima del compimento della maggiore età, il giovane aveva diritto al rilascio della carta di soggiorno anziché un permesso per attesa occupazione, avendo egli beneficiato del ricongiungimento familiare da parte del padre, titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo). Nello specifico:
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 TUI il primo permesso di soggiorno è (=deve essere) rilasciato per gli stessi motivi previsti dal visto. E, ai sensi dell’art. 30, comma 3 TUI il permesso del familiare ricongiunto (cd trainato) ha la stessa durata del permesso del familiare trainante.
Nel 2008, il padre del signor Bandaogo era già titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciatagli. Con la conseguenza che il ragazzo aveva diritto, sin da allora, al rilascio di una carta di soggiorno (esattamente come il padre, di cui seguiva lo status). Ciò in conformità anche al chiaro dettato dell’art. 9, comma 1 TUI, secondo cui anche il familiare del titolare di carta di soggiorno (ora p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo) ha diritto al rilascio di medesimo titolo (cfr. Tar Umbria, Sez. I, 263/2009 Reg. Sen.; Trib. Verona 25.01.2010)
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– alla scadenza del permesso per attesa occupazione doveva essere considerata la disponibilità di risorse economiche provenienti da fonti lecite documentata dal padre del giovane, che provvede al sostentamento del figlio. Nello specifico
Per giurisprudenza ormai consolidata, tutte le tipologie di permesso di soggiorno, anche quello per attesa occupazione sono suscettibili di rinnovo se il cittadino straniero possa dimostrare di aver fruito, anche durante il periodo di disoccupazione, di idonei mezzi di sussistenza. Ai fini del rinnovo del titolo non è necessario essere titolare di un reddito da lavoro in senso stretto, bensì di adeguati mezzi di sostentamento provenienti anche da altre fonti lecite.
Ciò sulla base di una interpretazione letterale e teleologica degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5 e 22, comma 11, del D.Lgs. 286/98

– Per il principio di parità di trattamento tra figli italiani e figli stranieri, occorre dare atto che anche i figli di stranieri hanno incertezze sul loro futuro al compimento della maggiore età, pertanto l’obbligo di mantenimento continua a gravare sul genitore anche se il figlio sia divenuto maggiorenne e sino a quando egli non abbia raggiunto una sua autonomia:
Il provvedimento impugnato contrasta anche con i principi ispiratori della Direttiva del Ministero dell’Interno n. 17272/7 del 20/03/2008, adottata con riferimento ai minorenni regolarmente soggiornanti, che compiano la maggiore età in Italia.
Il ricorrente, che è nato il 17/12/1990, è arrivato in Italia nel 2008 con un visto per ricongiungimento. Aveva 17 anni ed era, sin da allora, regolarmente soggiornante. In Italia è diventato maggiorenne, con la conseguenza che il suo caso rientra a tutti gli effetti nel campo di applicazione della Direttiva
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