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Una recente Sentenza della Corte di Cassazione

Comunitari – Le vecchie violazioni del provvedimento di espulsione vanno ancora processate

a cura dell' Avv. Marco Paggi

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è dovuta occupare di una decisione molto delicata rimessa da altre sezioni della stessa Corte, di diversificato orientamento interpretativo.

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Ci si chiede se, una volta entrata la Romania nell’Unione Europea, sia ancora possibile e lecito punire, quindi condannare, i cittadini rumeni, ma lo stesso potrebbe valere per cittadini di altri paesi che hanno fatto ingresso nell’Unione Europea, che prima del 1 gennaio 2007 avessero contravvenuto ad un provvedimento di espulsione, e quindi, in applicazione alle norme generali in materia di immigrazione (si veda l’art.14 del T.U., come modificato dalla legge Bossi fini n°189/2002, che prevede la reclusione da 6 mesi fino a 5 anni per le varie ipotesi di non ottemperanza al provvedimento di espulsione).

Una questione che dal punto di vista pratico non riguarda soltanto molte persone che non sanno se dovranno o non dovranno pagare per queste violazioni, ma riguarda più in generale l’apparato giudiziario, letteralmente intasato di denunce di questo tipo.

Si tratta di violazioni di modesta entità dal punto di vista sostanziale, la cui gravità dal punto di vista penale è stata ingigantita con le modifiche introdotte dalla legge Bossi Fini, che non mancano di complicare il traffico dell’apparato giudiziario, ed è chiaro che la decisione su questo punto avrebbe potuto sgombrare il campo da un sacco di processi e di fascicoli, oppure, viceversa, mantenere il campo occupato da una serie di processi che dovranno andare avanti e portare ad una conclusione che sembra scontata, una volta chiarite le premesse.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono il 27 settembre.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite,risponde affermativamente: sono ancora punibili le violazioni al provvedimento di espulsione; in altre parole, il fatto che la Romania sia entrata nell’Unione Europea non fa venir meno il reato pre-esistente.
Non si può secondo le sezioni unite parlare di “abolizio crimis”, cioè di abolizione o soppressione del reato se non altro per una parte dei soggetti che sono stati sino al 1.1.2007 destinatari della norma, come i cittadini rumeni che sono entrati nell’Unione Europea.
Sempre secondo la Corte di Cassazione a sezioni unite, la normativa sull’immigrazione e sugli extracomunitari ancora prevede come reato la contravvenzione al provvedimento di espulsione, il fatto che vi sia stato una contravvenzione da parte di un cittadino rumeno che poi, successivamente alla commissione del reato, sia diventato un cittadino comunitario e quindi non più soggetto all’applicazione di queste norme, non fa venir meno il reato commesso antecedentemente, poiché la legge che lo prevede non è venuta meno; non avrebbe invece rilievo il fatto che sia stata modificata la normativa extrapenale (ovvero la normativa che definisce e distingue rispettivamente i comunitari e gli extracomunitari, nonché i relativi status giuridici) che definisce sostanzialmente il campo di applicazione della norma penale.
Come abbiamo già detto in un precedente commento sulla stessa problematica, si contrapponevano due opposti orientamenti interpretativi Gli orientamenti sono discordi: infatti, secondo alcuni giudici della Corte di Cassazione, con argomentazioni e soprattutto riferimenti a precedenti giurisprudenziali che sembravano più convincenti, sarebbe venuto meno il presupposto che avrebbe consentito di far scattare la norma penale e quindi si sarebbe dovuta considerare non più punibile la violazione commessa da un cittadino neocomunitario, secondo altri giudici della Corte di Cassazione, e le sezioni unite sembra abbiano condiviso proprio questo avviso, il reato non è stato abolito, ed il fatto che sia stata modificata una norma extra-penale che definisce i presupposti per l’applicazione della norma penale non va ad incidere sulla norma penale stessa.

Naturalmente, non mancheremo di divulgare e commentare questa recente sentenza non appena sarà disponibile la motivazione.