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Condizioni di vulnerabilità e riconoscimento della protezione umanitaria: l’importanza della sentenza della Corte di Cassazione Acierno (n. 4455/2018)

Tribunale di Perugia, ordinanza del 16 luglio 2018

Il Tribunale perugino riconosce la protezione umanitaria a cittadino ivoriano sul dato dell’integrazione sociale, richiamando l’importante Cassazione Acierno (sent. 4455/2018).

La Suprema Corte ha evidenziato come la vulnerabilità possa essere accertata
anche effettuando il bilanciamento tra l’integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ne ha determinato la partenza, così da accertare la condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento. Ha precisato inoltre che la condizione di vulnerabilità può dipendere anche «dalla mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa (cfr. Cass. n. 4455/18)
“.

Il racconto del richiedente asilo ivoriano viene ritenuto credibile ed il Giudice affronta il tema della “questione fondiaria” in Costa d’Avorio. Ma non ritiene che ciò sia requisito di protezione sussidiaria.

Il Giudice riconosce però la protezione umanitaria sul dato della nutrita documentazione a prova dell’integrazione sociale (tesseramento Figc, realizzazione cortometraggio, ecc.) e sottolinea che l’eventuale rimpatrio metterebbe a rischio la stessa possibilità di sostentamento.

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Tribunale di Perugia, ordinanza del 16 luglio 2018