Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Confermata la non validità dell’eccezione della Grande naturalizzazione. Inoltre il termine di 730 gg non è condizione di procedibilità

Tribunale Roma, ordinanza del 23 aprile 2020

Il Tribunale civile di Roma accoglie con l’ordinanza del 23.04.2020 la richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis presentata da cittadini brasiliani per discendenza diretta (linea maschile) da un cittadino italiano emigrato in Brasile a metà del 1800.
Il Ministero dell’interno eccepisce l’ interruzione della discendenza per l’effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1889-1891, legge introdotta dal governo provvisorio della Repubblica brasiliana, in base alla quale tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre del 1989 sono considerati cittadini brasiliani, sostenendo quindi l’automatica perdita della cittadinanza italiana.
Il giudice ritiene tuttavia conferma che l’avo italiano non perde la cittadinanza italiana se, come nel caso specifico, l’acquisto della cittadinanza straniera non sia avvenuto spontaneamente oppure a seguito di una dichiarazione espressa di rinuncia.
Il Tribunale inoltre precisa che nel caso il Ministero voglia contestare la non completezza del certificato negativo di naturalizzazione (dal quale si desume, fino a prova contraria a carico di controparte, che l’avo italiano mai si è naturalizzato cittadino brasiliano) è onerato a farlo nell’atto di costituzione a pena di decadenza.
Infine, nella pronuncia trova conferma che il trascorrere dei 730 giorni dalla presentazione della domanda non costituzione sempre condizione di procedibilità.

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Tribunale Roma, ordinanza del 23 aprile 2020