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Congedi di maternità/paternità e parentali in caso di adozioni ed affidamenti

Le modifiche introdotte dalla Finanziaria per il 2008

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2008 (L. n° 244 del 24 dicembre 2007) il trattamento dei genitori adottivi e affidatari è stato equiparato a quello dei genitori naturali per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e quelli parentali a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.

Ed, infatti, per effetto dell’art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziaria, sono stati, rispettivamente, modificati ed abrogati gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 151/2001 – T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità.

Conseguentemente l’I.n.p.s., con circolare del 04 febbraio, n. 16, definisce le nuove modalità di fruizione dei congedi.
Tra le altre novità si segnale che, mentre sino ad ora era possibile avere il congedo di maternità retribuito solo per tre mesi e solo dopo l’avvenuta adozione, con la nuova normativa è possibile avere il congedo per cinque mesi a prescindere dall’età del minore adottato e di tre mesi nel caso dell’affido.

Nel caso in cui si tratti di adozioni internazionali i congedi possono essere utilizzati anche prima dell’ingresso del bambino in Italia (ad es. quando la coppia si reca all’estero per incontrare il minore, per perfezionare le procedure adottive).

E’ stato abolito anche il limite di età del bambito adottato (prima di 12 anni) che costituiva motivo di non fruizione dei relativi congedi.

La circolare definisce anche i tempi occorre tenere presente che per la Circolare dell’I.n.p.s. le disposizioni si applicano solo in caso di adozione successiva al 01.01.2008, indipendentemente dal tipo di adozione (nazionale, internazionale ed affido).

Relativamente ai minori adottati nel 2007, le disposizioni della finanziaria si applicano qualora non siano decorsi i cinque mesi dall’inizio dell’adozione o dell’affido.

Per quanto riguarda il congedo parentale la novità è che i genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino nel momento dell’adozione o dell’affidamento e, comunque, non oltre il compimento dei 18 anni.

Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità (adozione nazionale, internazionale ed affido), alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente.

Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.

Dopo la Direttiva congiunta Ministeri dell’Interno e della Famiglia del 21 febbraio 2007 che abolì la necessità del permesso di soggiorno per i minori adottati o affidati in attesa di adozione, questo è un ulteriore passo verso l’equiparazione dei diritti delle persone, minori e loro genitori, in materia di adozioni ed affidi ad essa rivolti.

La circolare I.N.P.S. n. 16 del 04 febbraio 2008