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Consiglio di Stato: La mera denuncia di uno straniero per un reato ostativo all’ingresso e al soggiorno non può comportare di per sé il diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno

Un giudizio di pericolosità sociale deve essere supportato da ulteriori elementi, che vanno comunque bilanciati con il grado di inserimento sociale e familiare

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero che si era visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno dalla questura di Reggio Emilia a seguito dell’arresto per il reato di rissa e della successiva apertura di un procedimento giudiziario a suo carico, poi peraltro conclusosi con l’assoluzione. Il provvedimento della questura di Reggio Emilia era stato successivamente confermato dalla sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. di Parma n. 50/2007.

Secondo il Consiglio di Stato, invece, il provvedimento del questore di Reggio Emilia era illegittimo in quanto una presunzione di pericolosità sociale può ricondursi a determinate tipologie di condanna in sede penale, in relazione a talune fattispecie di reato quale quelle citate negli artt. 380 e 381 c.p.p., per il combinato disposto degli art. 5 c. 5 e 4 c.3 del T.U. immigrazione, ma non può essere supportata dalla mera denuncia, anche se riferita ai medesimi reati.

Questo in linea anche con il pronunciamento della Corte Costituzionale n. 78 dd. 18.05.2002 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 comma 8 lett. c) della legge n. 222/2002 nella parte in cui impediva l’emersione dal lavoro irregolare dello straniero in relazione alla mera sussistenza di una denuncia per determinati reati.

Secondo il Consiglio di Stato, dunque, è da escludersi ogni automatismo ai fini del diniego al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di uno straniero denunciato per un reato, ma in questi casi il questore potrebbe prendere in considerazione l’eventualità di negare il permesso di soggiorno solo dopo un attento esame di ulteriori e fondati elementi volti a supportare il giudizio di pericolosità sociale dello straniero, i quali comunque debbono essere comunque adeguatamente soppesati e bilanciati con la valutazione del grado di integrazione sociale, lavorativa e familiare dello straniero medesimo.

Nel caso in questione tale valutazione non è stata condotta dall’Amministrazione che ha ignorato il fatto che lo straniero in questione, pur avendo a proprio carico una denuncia pendente per il reato di rissa, svolgeva una regolare attività lavorativa, così come aveva costituito un nucleo familiare stabile in Italia, composto dalla moglie e da due figli.

Sentenza del Consiglio di Stato n. 1480 del 26 marzo 2010