Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Consulta – Sì a limiti divieto di espulsione

Il divieto di espulsione degli immigrati vale solo per coloro che convivono nel nostro Paese con il coniuge o con parenti stretti (entro il quarto grado) di nazionalità italiana. Con una ordinanza depositata oggi in cancelleria i giudici della Consulta hanno confermato la costituzionalita’ della legge sull’immigrazione del 1998 (il Testo unico dettato dal decreto legislativo n. 286) nella parte in cui non estende il divieto di espulsione agli immigrati che convivono in Italia con il coniuge o altri familiari di nazionalita’ straniera in regola con il permesso di soggiorno.

La Corte costituzionale ha giudicato infondati i dubbi sollevati dal Tribunale di Genova sul comma 2, lettera c), del decreto legislativo. Il Tribunale aveva sostenuto che il non aver preso in considerazione la posizione degli immigrati conviventi con parenti o con il coniuge stranieri ma in regola con le norme sull’immigrazione, determina l’assenza di una adeguata tutela dell’unità familiare.

La legge, era stato fatto osservare ai giudici della Consulta, riconosce allo straniero regolarmente soggiornante nel nostro territorio, il diritto a mantenere l’unità del suo nucleo familiare prevedendo la possibilità di ricongiungimento allorche’ ricorrano la condizioni previste a favore del coniuge e dei figli minori a carico.

La Corte costituzionale ha pero’ risposto: a) di aver “costantemente affermato che il legislatore può legittimamente porre limiti all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando un corretto bilanciamento dei valori in gioco, esistendo in materia un’ampia discrezionalita’ legislativa limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli”; b) che la questione sollevata dal tribunale “ove accolta anderebbe a vanificare i fini sottesi alla legge per il ricongiungimento familiare”, “dal momento che sarebbe consentito in ogni caso allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati dal decreto legislativo 286”.

Respinta anche la tesi della violazione del principio costituzionale di uguaglianza; i giudici della Consulta hanno fatto rilevare che “non puo’ effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra la situazione dello straniero coniugato con altro straniero, sia pur munito di permesso di soggiorno, e quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee”.