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Contenuto e precisazioni sul divieto per gli stranieri che hanno chiesto il rinnovo del pds di viaggiare, anche solo per il transito, nei Paesi Schengen

a cura dell'Avv. Gianfranco Di Siena

Con riferimento alle conclusioni, secondo cui col cedolino non è possibile attraversare i Paesi Schengen, neanche per il transito, è necessaria una precisazione.

Nell’ ultima parte della Direttiva del Ministero dell’ Interno del 5 agosto 2006, che consente allo straniero, in fase di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, di uscire e rientrare in Italia col solo cedolino, è così indicato:
Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale “..

A sensi della normativa Schengen, è consentito allo straniero, in possesso di regolare PDS in unione con il suo passaporto nazionale, di entrare e uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio di tutti gli Stati Schengen.
Quindi, nell’ ambito di un Paese Schengen, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, emesso dall’ Italia, consente allo straniero, titolare di detto PDS, di circolare liberamente nei Paesi che hanno aderito a detto accordo. Quindi il possesso del solo cedolino ( cioè della ricevuta che attesta la avvenuta presentazione della istanza di rinnovo del PDS ) non ha alcuna efficacia ai fini dell’ esercizio di tale diritto.
Se però lo straniero è in possesso di un passaporto che gli consente di andare in un Paese Schengen utilizzando detto suo passaporto ( con esenzione dal visto ), questi non potrà utilizzare il cedolino bensì potrà utilizzare il suo passaporto e così recarsi tranquillamente a Berlino, Parigi, Madrid ecc.
Quindi quando si legge di non attraversare i Paesi Schengen ( neanche per il transito ) si fa riferimento a ciò che il solo cedolino non ha alcuna efficacia in tal senso, con la conseguenza, però, che il soggetto interessato potrà recarsi in detti Paesi utilizzando il proprio passaporto.
Oltre a ciò e a completamento dobbiamo precisare che i Paesi membri della Unione Europea hanno un proprio Regolamento relativo ai visti di ingresso previsti a seconda della cittadinanza del titolare del passaporto.
A sensi del Reg. ( CE ) 15 marzo 2001 n. 539/2001 – Elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’ atto dell’ attraversamento delle frontiere esterne e l’ elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo – noi troviamo che nell’ Allegato 1 ( Cittadini di Paesi terzi che devono essere in possesso di visto all’ atto dell’ attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri ) figurano determinati Paesi: ad esempio lo Sri Lanka.
Nell’ Allegato 2 ( Cittadini di Paesi terzi che sono esentati dall’ obbligo del visto all’ atto dell’ attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata non sia superiore a tre mesi ) figurano altri Paesi: ad es. la Romania.

Se quindi uno straniero ( es. cittadino rumeno), in possesso del cedolino non può recarsi in Germania utilizzando il cedolino ( in quanto la normativa relativa ai PDS in corso di validità non può essere applicata ), egli, pur tuttavia, potrà recarsi in Germania utilizzando il suo passaporto rumeno ( vi è esenzione dal visto per soggiorni la cui durata non sia superiore a tre mesi ).
Diverso è il caso di un cittadino dello Sri Lanka: egli col solo cedolino non potrà recarsi in Germania; potrà però utilizzare il suo passaporto per andare a Berlino se ha ottenuto il visto di ingresso in Germania dalla Rappresentanza diplomatico-consolare tedesca in Italia ( vi è l’ obbligo del visto ).