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Contratto di soggiorno – L’idoneità dell’alloggio secondo il regolamento di attuazione della legge Bossi Fini

Una discriminazione tra cittadini migranti e italiani

Commento alla circolare n. 9 del marzo scorso del Ministero del Lavoro

Affrontiamo un problema che presto riguarderà tutti gli immigrati ovvero l’utilizzo dello Sportello Unico UTG (Uffici Territoriali del Governo) delle Prefetture per quanto riguarda il perfezionamento del contratto di soggiorno, condizionato dalla verifica di determinati requisiti tra cui la dimostrazione e la verifica della disponibilità di un alloggio idoneo, con gli stessi parametri previsti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).
In base al nuovo regolamento di attuazione, l’obbligo di perfezionare il contratto di soggiorno, riguarderà praticamente tutti i nuovi rapporti di lavoro, perfino quelli in corso.
E’ un argomento che abbiamo già trattato ma merita di essere approfondito nonostante si debba ancora avvertire tutto il peso di questa nuova procedura burocratica introdotta dalla legge Bossi Fini e dal regolamento di attuazione. Al momento, infatti, si sa che gli UTG non sono concretamente operativi e quindi sono semplici destinatari di raccomandate che vengono spedite via posta con la modulistica compilata, ma concretamente le problematiche che emergono in base a questa normativa devono ancora essere rese evidenti.

L’occasione per parlare di questo argomento importante ci viene offerto da un quesito inviato da un utente del sito che rispecchia la confusione che si respira un po’ ovunque, rispetto agli adempimenti dei datori di lavoro in relazione al contratto di soggiorno.

Vedi Carta di soggiorno – E’ necessario documentare l’idoneità dell’alloggio per il rinnovo del contratto di soggiorno?