Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Conversione del pds umanitario in lavoro: la normativa non prevede che vi sia il requisito dell’iscrizione anagrafica al Comune

Tribunale di Roma, decreto del 20 luglio 2020

Il Tribunale civile di Roma ordina alla Questura di ritenere ricevibile ed esaminare nel merito l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato, anche in assenza di residenza anagrafica.
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha avanzato domanda di conversione del permesso di soggiorno in titolo per lavoro, presentando prima un certificato di residenza virtuale e in seguito un certificato di residenza reale ma ritenuto falso dalla Questura di Roma.
Il Tribunale civile ha riconosciuto, preliminarmente, la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi del diritto di accesso alla procedura.
Nel merito rileva, in primo luogo, il fatto che il giudice afferma l’irrilevanza dell’iscrizione anagrafica al Comune per il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno in quanto requisito non contemplato dalla normativa vigente.
In secondo luogo, il giudice condanna il comportamento tenuto dalla Questura di Roma, la quale ha domandato illegittimamente al ricorrente una residenza reale in luogo alla residenza virtuale. Invero ciò che si afferma è che l’iscrizione anagrafica all’indirizzo convenzionale di via Modesta Valenti non può in alcun modo determinare il mancato accesso alla procedura, né il mancato rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
Infine, per quanto riguarda il certificato ritenuto falso e presentato dal ricorrente alla Questura, il giudice, dopo aver dichiarato inconferente il richiamo di controparte agli artt. 4 co. 2 e 5 co. 8 bis TUI ha affermato che: “la fattispecie potrà essere oggetto di indagine in sede penale, su segnalazione della questura stessa, e che non risultano allo stato condanne a carico del ricorrente menzionate nello stesso, non potendo per ciò solo la domanda essere dichiarata irricevibile (senza esame nel merito), come invero avvenuto“.

– Scarica il decreto
Tribunale di Roma, decreto del 20 luglio 2020