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Conversione pds per affidamento al compimento della maggiore età – Le condizioni di cui all’art 32 (co 1, 1bis, 1ter) sono tra loro alternative

Confermato dal Tar Lazio l'orientamento del Consiglio di Stato

Al compimento della maggiore età, il minore “comunque affidato” può convertire il suo permesso di soggiorno senza che le condizioni espresse dall’art 32, co 1, 1bis e 1ter siano sia tutte soddisfatte. Le previsioni di detto articolo infatti non si cumulano ai fini della verifica dei requisiti ma sono da ritenersi tra loro alternative. Il Tar Lazio, nel caso in specie, ha così confermato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6450 del 21 ottobre 2009.

L’art 32 del Testo Unico prevede infatti che:

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati (1) ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, (2) che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (3)

1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. (3)

Le condizioni previste da queste disposizioni non devono dunque essere soddisfatte tutte dallo straniero divenuto maggiorenne ai fini della possibilità di convertire il permesso di soggiorno

Sentenza del Tar Lazio n. 33581 del 18 novembre 2010