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Conversione pds per affidamento al compimento della maggiore età – Le condizioni di cui all’art 32 (co 1, 1bis, 1ter) sono tra loro alternative

A cura dell'Avv. Gennaro Santoro

Con la sentenza breve n. 32718 del 7 ottobre 2010 il Tar del lazio ha accolto il ricorso di un cittadino straniero che si era visto rigettare la conversione del pds da minore età a lavoro subordinato.

Rileva il Collegio che ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne, l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter “integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso.”

I Giudicanti, pertanto, hanno concluso riconoscendo “il diritto alla conversione ai minori “comunque affidati” ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno” ed hanno altresì condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Sentenza del Tar Lazio n. 32718 del 7 ottobre 2010

Vedi anche:
Sentenza del Tar Lazio n. 33581 del 18 novembre 2010 (dello stesso tenore)