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Coppie di fatto e diritto dell’immigrazione. L’applicazione della legge Cirinnà nei più interessanti orientamenti giurisprudenziali

La registrazione della formazione a cura di ASGI, Spazi Circolari e Rete Lenford

Coppie di fatto e diritto dell’immigrazione.
L’applicazione della legge Cirinnà nei più interessanti orientamenti giurisprudenziali

Giovedì 25 marzo dalle 16 alle 18.30

Via Zoom per i soci ASGI e in diretta FB sulle pagine ASGI, Spazi Circolari e Avvocatura per i Diritti LBTI – Rete Lenford

Introduzione a cura di Lorenzo Trucco e Francesco Rizzi

Intervengono:
Noris Morandi, Daniela Di Rosa e Loredana Leo

Modera:
Salvatore Fachile

Interventi:

– Il diritto al permesso di soggiorno per il cittadino straniero già residente in Italia o titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo, focus sul permesso di soggiorno per richiedente asilo. Focus sulla strategia e sulla procedura da seguire.

– Il diritto al permesso di soggiorno per il cittadino straniero presente in Italia ma privo di residenza e di titolo di soggiorno. Focus sul contratto di convivenza. Focus sulla strategia e sulla procedura da seguire.

– Il diritto al visto di ingresso per il cittadino straniero che vive stabilmente all’estero. Focus sulla rilevanza e la riconoscibilità dei rapporti di convivenza all’estero. Focus sulla strategia e sulla procedura da seguire

– Scarica la locandina
Locandina

E’ possibile inviare quesiti su casi e ipotesi specifiche all’indirizzo: [email protected]


Alcune idee preliminari ed in preparazione dell’evento.

I conviventi di fatto, come stabilito dalla legge 76 del 2016 (detta Legge Cirinnà), sono due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. I due conviventi possono appartenere allo stesso sesso o meno.
Con questa legge, si è formalizzato il fatto che la famiglia non è fondata solo sul matrimonio bensì su una comunione di vita materiale e spirituale, che può espressa anche tramite la prova di una effettiva convivenza. Infatti, sotto molti profili le coppie di fatto godono di una parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate.
La convivenza di fatto tra persone residenti presso la stessa abitazione è attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera, presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di coabitare allo stesso indirizzo e di essere parte dello stesso nucleo familiare.

Quali sono dunque i diritti riconosciuti alle coppie di fatto formate da cittadini italiani e stranieri? E’ ipotizzabile il rilascio di un permesso di soggiorno in favore del convivente di fatto con un cittadino straniero regolare o cittadino italiano?

Nell’ordinamento italiano, comunitario ed internazionale, è accordata protezione centrale alla famiglia. Si guardi l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. Anche l’elaborazione giurisprudenziale nazionale ha più volte ribadito la superiorità del diritto fondamentale all’unità familiare, prendendo le mosse dalla consapevolezza che consentire ai cittadini stranieri di ricongiungersi e di vivere con i propri familiari una normale vita di affetti rappresenta una premessa essenziale per il buon esito delle politiche di coesistenza ed inserimento sul territorio (Cfr. Corte Cost. Sent. 203/1997 e Corte Cost. Sent. 379/2000).

Pertanto ci sono vari strumenti giuridici che sono riconosciuti ai familiari dei cittadini italiani e stranieri per garantire il loro soggiorno regolare in Italia, laddove sia necessario preservare il loro diritto all’unità familiare. Questo diritto è sempre più spesso riconosciuto anche ai conviventi di fatto, al pari di coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile.

Si consideri che in base all’art. 2 del D.lgs 30/2007 rientra nella categoria dei familiari dei cittadini italiani e comunitari anche il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro”. Per il diritto dell’immigrazione italiano e comunitario, i familiari dei cittadini italiani ed europei godono di un diritto pieno all’ingresso e al soggiorno in Italia (art. 2 e 3 D.Lgs 30/2007), diritto che si affievolisce esclusivamente nei casi in cui il cittadino straniero rappresenti una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica (art. 20 D.Lgs 30/2007). Pertanto vi è un pieno riconoscimento del diritto del convivente di fatto con cittadino italiano a ricevere una carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, così preservando il diritto all’unità familiare.

Tuttavia, la norma esplicitamente richiede che l’unione tra i conviventi sia formalmente registrata secondo le norme dell’ordinamento interno e pertanto, in base a quanto previsto in Italia, occorrerebbe sempre la iscrizione anagrafica presso lo stesso indirizzo e quindi l’inserimento dei due conviventi nello stesso stato di famiglia.
Può però accadere che il partner straniero sia sprovvisto di titolo di soggiorno e quindi non possa fissare la propria residenza nell’indirizzo in cui abita con il cittadino italiano.
In questi casi occorrerà azionare un’altra strategia giuridica volta a dimostrare la convivenza di fatto e quindi ad ottenere il rilascio del titolo di soggiorno. In particolare, si potrà ricorrere alla stipula di un contratto di convivenza di fronte ad un avvocato e tentare per questa via di dimostrare l’esistenza di una stabile relazione affettiva e la correlata coabitazione.
Il contratto di convivenza che nella generalità dei casi è un documento accessorio e non necessario (può contenere ad esempio l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni ecc), nei casi di cittadini stranieri non regolari sul territorio che intendono far valere il proprio rapporto di convivenza diventa un elemento essenziale che può essere prodotto sia alla Questura, sia all’autorità giudiziaria per tentare di ottenere il rilascio del titolo di soggiorno (cfr Trib Urbino decisione del 21.01.2021 e Trib Modena decisione del 24.02.2020).

Finora abbiamo parlato della tutela della posizione giuridica del cittadino straniero che è convivente con un cittadino italiano.

Ci chiediamo ora se sia possibile sostenere il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno anche in presenza di una coppia di fatto formata da cittadini stranieri, in cui solo uno di due conviventi sia titolare di un permesso di soggiorno.

In base a quanto letteralmente previsto dall’art. 30 c. 1 let. c) e dall’art. 29 del D.Lgs 286/98 solo il coniuge del cittadino straniero – che non sia irregolare da non più di un anno – ha diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuttavia, si ritiene che sia doverosa una lettura costituzionalmente orientata di questa norma, in modo da renderla più rispondente sia al diritto dell’unità familiare dei cittadini stranieri, sia ai cambiamenti normativi intervenuti con l’introduzione della legge Cirinnà e quindi della formalizzazione del legame esistente tra i conviventi di fatto.
L’estensione del riconoscimento di un titolo di soggiorno alle coppie di fatto formate da cittadini stranieri è già teoricamente previsto dalla direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la quale lascia agli Stati la decisione se autorizzare la riunificazione familiare anche dei partner non coniugati la cui relazione fosse ufficialmente registrata. Una interpretazione il più ampia possibile è anche favorita da altre disposizioni del nostro ordinamento, tra le quali l’art. 5 c. 5 D.Lgs 286/98 che nel decidere sul rilascio o meno di un titolo di soggiorno chiede di tenere sempre in considerazione la natura e la effettività dei vincoli familiari dell’interessato, ciò con l’evidente scopo di tutelare a pieno il diritto alla unità familiare.

Durante la giornata studio si approfondiranno in particolare la normativa e le strategie giuridiche relative a:
1) Il diritto al permesso di soggiorno per il cittadino straniero già residente in Italia o titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo, focus sul permesso di soggiorno per richiedente asilo. Focus sulla strategia e sulla procedura da seguire
2) il diritto al permesso di soggiorno per il cittadino straniero presente in Italia ma privo di residenza e di titolo di soggiorno. Focus sul contratto di convivenza. Focus sulla strategia e sulla procedura da seguire.
3) il diritto al visto di ingresso per il cittadino straniero che vive stabilmente all’estero. Focus la rilevanza e la riconoscibilità dei rapporti di convivenza all’estero.  Focus sulla strategia e sulla procedura da seguire.