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Corte di Cassazione – Al Giudice della convalida del trattenimento spetta un limitato controllo sulla misura di espulsione

La Corte di Cassazione cassa l'ordinanza del Giudice di Pace di Bologna, con la quale era dichiarato ininfluente, ai fini della proroga del trattenimento presso il C.I.E., il decreto di sospensione dell'espulsione presupposta

Al giudice di Pace della convalida del trattenimento presso un C.I.E. spetta un limitato controllo sulla misura di espulsione, un controllo che, lungi dall’attingere i profili di validità dell’espulsione (cognizione che spetta al Giudice di Pace investito del ricorso ex art. 13 T.U.), si attesta sulla verifica della esistenza ed efficacia dell’espulsione.
La questione emersa nasce da un ordinanza di proroga del trattenimento pronunciata dal Giudice di Pace di Bologna, il quale aveva considerato ininfluente il decreto con cui il diverso Giudice adito del ricorso avverso l’espulsione, aveva sospeso lo stesso provvedimento legittiminante il trattenimento del cittadino extracomunitario.
“Una espulsione la cui efficacia sia stata sospesa – afferma la Corte di legittimità – non può sorreggere alcun provvedimento restrittivo della libertà personale dello straniero”.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20869 del 14 luglio 2011 (depositata il 10 ottobre 2011)

Sullo stesso argomento:
Sentenza della Corte di cassazione (Sez Civile) n. 4544 del 24 febbraio 2010