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Corte di Cassazione: condanne ai clandestini che non hanno documenti

Sul quotidiano genovese “Il Secolo XIX” del 1 novembre 2003, è apparsa una notizia in merito ad una sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che sembra adottare la linea dura nei riguardi dei clandestini che non esibiscono il documento d’identità alle forze dell’ordine che lo richiedono.

La Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sull’art. 6, comma 3 del Testo Unico sull’immigrazione ove si dispone che “Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a euro 413”.
Secondo questa sentenza gli immigrati che entrano clandestinamente nel nostro territorio devono presentare in ogni caso il documento di identità e la mancata esibizione di tale documento sarà da considerarsi come reato e non verrà più giustificata da circostanze che possano esimere dalla colpevolezza.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione chiariscono così la dibattuta questione degli stranieri clandestini, che aveva diviso le varie sezioni della medesima che di volta in volta se ne erano occupate.
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso presentato da un immigrato irregolare che, basandosi su precedenti assoluzioni di immigrati che non avevano presentato il documento di identità, si è rivolto alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna emessa nei suoi confronti. Le Sezioni Unite, bocciando il ricorso, hanno spiegato che la mancata esibizione di un documento di identificazione da parte dello straniero clandestino entrato nel territorio dello Stato su richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza costituisce reato. Ne consegue che la mancanza, per qualsiasi ragione, al momento dell’ingresso nel territorio italiano di un documento di identità dovuta, per esempio, alle difficili condizioni del viaggio o allo smarrimento dello stesso, non costituirebbe più un giustificato motivo tale da sottrarre alla condanna in sede penale.