Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 24 febbraio 2010, n.4544

Si ringrazia ASGI per la segnalazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste esplicitamente dall’art. 14, quarto comma del d.lgs n. 286 del 1998 per il primo trattenimento, devono essere assicurate anche per la decisione sulla richiesta di proroga, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del successivo comma quinto che pur non reiterandole espressamente, le contiene implicitamente, poiché l’opposta interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte ha, altresì precisato che l’interpretazione si applica sia al trattenimento pre-espulsivo (ovvero finalizzato all’attuazione del provvedimento di espulsione) sia al trattenimento dello straniero per il tempo necessario alla definizione del procedimento relativa alla richiesta di misure di protezione internazionale.

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