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Cosa può succedere quando si sbaglia il rinnovo del permesso di soggiorno?

In realtà le cose potrebbero essere meno tragiche di quello che si pensa. È giusto precisare che l‘interessato si è trovato disoccupato nel settembre del 2002 e, anche secondo le nuove norme introdotte dalla legge Bossi Fini, aveva tutto il diritto di rimanere disoccupato per un tempo massimo di sei mesi (art.22, comma 11, T.U.). Questa situazione non avrebbe dovuto privarlo del pds e della opportunità di ottenerne un rinnovo in seguito ad una nuova occupazione. Infatti è quello che è avvenuto perché all‘interno dei sei mesi previsti, pur avendo frequentato un corso di formazione professionale, ha trovato una nuova regolare occupazione.
Ma a questo punto, a causa del rilascio di un pds per motivi di studio, non ha ancora potuto ottenere il perfezionamento del nuovo rapporto di lavoro e ciò per l‘equivoco che ha portato l’ispettore dell‘Ufficio di collocamento a considerarlo come un “normale” studente, ovvero come una persona arrivata dall‘estero con la procedura di autorizzazione all’ingresso per motivi di studio. Niente di più falso perché in questo caso, l‘interessato aveva il diritto di mantenere il proprio pds (e qui sta l‘errore della questura) anche se stava iniziando la frequenza di un corso di formazione professionale.

L‘art. 14 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 394 del 31/08/89) prende in considerazione proprio questa situazione, cioè che “il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato… può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento per il periodo di validità dello stesso”.

In altre parole, nel caso appena esposto, non era nemmeno corretto trasformare il pds, di cui era stato chiesto il rinnovo per motivi di attesa occupazione, in pds per motivi di studio, perché l’interessato svolgeva una delle attività consentite al cittadino straniero (in possesso di un pds per lavoro) e non era necessario rettificarlo. Anche perché l‘interessato non lo aveva richiesto ed è stata, per cosi dire, una rettifica d‘ufficio come purtroppo spesso avviene presso gli sportelli delle questure.

Il diritto dei lavoratori (italiani o immigrati) di accedere a tutti i corsi di qualificazione professionale è sacrosanto (confermato dall’art.22, comma 15, T.U.). Si tratta di un‘articolazione del principio di pari trattamento e pari opportunità, sancito anche a livello internazionale, come diritto intoccabile dei lavoratori immigrati regolarmente soggiornanti.
Ricordo che la (Organizzazione Internazionale del Lavoro), è stata interamente recepita nell‘ordinamento italiano ed è, quindi, a tutti gli effetti legge dello Stato.

Questo signore non aveva nessun tipo di problema. Era semplicemente in un periodo di disoccupazione, nell’ambito della durata massima del periodo stesso come previsto dalla legge, e proprio per migliorare le proprie opportunità aveva legittimamente frequentato un corso.
Il suo pds non doveva essere modificato per motivi di studio, ma come normale pds per attesa occupazione. Se l’interessato fosse stato in possesso del pds per attesa occupazione (che aveva il diritto di ottenere), alla fine del corso non ci sarebbe stato nessun ostacolo al nuovo avviamento al lavoro, con regolare contratto, senza nessuna particolare procedura.
È chiaro che chiedendo informazione all‘Ufficio di collocamento, la risposta (basandosi su un pds per motivi di studio) non poteva che essere fuorviante. Non si è fatto altro che confermare che per uno studente non è possibile trasformare un pds per motivi di studio a lavoro. Perché in effetti così dice la legge (art.6, comma 1, T.U.): se non ci sono quote disponibili per i cittadini di quel paese non è possibile la conversione restando in Italia.
Ma questo non è il caso del ragazzo che ci scrive.

Ci sarebbe un ulteriore annotazione da fare. L‘attività di formazione professionale conseguita attraverso i corsi del Fondo Sociale Europeo, non è normale attività di studio come se si trattasse di uno studente che proviene dall‘estero (infatti non si può entrare in Italia appositamente per frequentarli perché i contributi del F.S.E. sono sì utilizzabili anche per la formazione di lavoratori stranieri ma solo a condizione che siano già regolarmente residenti in un paese membro dell’U.E.). Tali corsi spesso prevedono un trattamento economico specifico, una sorta di borsa di studio, che pure costituisce lecita fonte di reddito e quindi documentazione valida da esibire al fine di ottenere il rinnovo del pds per motivi di lavoro.
In altre parole, la frequenza di questo tipo di corsi, se in parte retribuita, si può ritenere assimilabile all‘attività di vero e proprio lavoro. Di conseguenza non si vede per quale ragione la Questura, una volta verificato che si è trattato di un loro banale errore, potrebbe rifiutare il ripristino di un pds per lavoro subordinato o per attesa occupazione.

Consigliamo all’interessato di predisporre una istanza scritta, con cui vengono riepilogate tutte le circostanze come evidenziate nel quesito inviatoci, esponendo tutte le argomentazioni e le norme che sono appena state richiamate. Ciò al fine di far constatare alla Questura che la trasformazione “d‘ufficio” del pds per lavoro o attesa occupazione in pds per motivi di studio ha dato luogo ad un indebito inconveniente che, a questo punto, può essere risolto con una rettifica operata d‘ufficio dalla stessa.

Raccomandiamo all’interessato di tenerci informati sugli sviluppi della vicenda e, nel caso la Questura di Udine non voglia correggere l‘errore, saremo lieti di prestare l‘assistenza utile per consentirgli di continuare serenamente la sua normale vita di lavoratore in Italia.