Con tale ordinanza il Tribunale di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino ivoriano.
Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda personale del ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, stante l’impossibilità di qualificarlo quale rifugiato, e ritiene che non sussistano nemmeno le condizioni per concedere la protezione sussidiaria.
Annulla però il provvedimento della Commissione Territoriale, nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la protezione umanitaria così come prevista dall’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286: il ricorrente, infatti, per mezzo del suo difensore, ha prodotto documentazione medica attestante i suoi problemi di salute da cui risulta che “il medesimo necessita di periodici controlli ematochimici e strumentali per almeno un anno”.
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Tribunale di Venezia, ordinanza dell’1 giugno 2017