Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Costa d’Avorio – I problemi di salute del ricorrente giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, ordinanza dell'1 giugno 2017

Con tale ordinanza il Tribunale di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino ivoriano.
Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda personale del ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, stante l’impossibilità di qualificarlo quale rifugiato, e ritiene che non sussistano nemmeno le condizioni per concedere la protezione sussidiaria.
Annulla però il provvedimento della Commissione Territoriale, nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la protezione umanitaria così come prevista dall’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286: il ricorrente, infatti, per mezzo del suo difensore, ha prodotto documentazione medica attestante i suoi problemi di salute da cui risulta che “il medesimo necessita di periodici controlli ematochimici e strumentali per almeno un anno”.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Venezia, ordinanza dell’1 giugno 2017