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Costa d’Avorio. La carenza di protezione da parte delle autorità statali e la situazione socio-politica del paese giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria

Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 73 del 9 gennaio 2018

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 9 gennaio 2018 ha completamente riformato l’ordinanza resa dal giudice di primo grado riconoscendo ad un cittadino ivoriano la protezione sussidiaria.

I Giudici della Corte d’Appello, in particolare, dopo aver rilevato la mancanza di incongruenze tra quanto dichiarato dal richiedente in sede amministrativa prima e innanzi all’autorità giudiziaria poi, hanno evidenziato come il cittadino ivoriano abbia aggiunto in sede di audizione giudiziale degli elementi di dettaglio utili a testimoniare lo sforzo dello stesso di circostanziare la ricostruzione degli avvenimenti accaduti nel suo paese di origine.

La statuizione in esame, in modo chiaro ed esaustivo precisa in relazione alla situazione socio-politica della Costa d’Avorio come “Accreditate fonti internazionali (rapporto Human Rights Wacht 2017; Country Reports on Human Rights practices 2016 Cote D’Ivoire del Dipartimento di Stato Americano, Unità COI Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell’Interno del 2 ottobre 2017), forniscono, infatti, un quadro critico circa il rispetto dei diritti umani nel Paese, evidenziando che le autorità civili non sempre sono riuscite a mantenere un controllo efficace sulle forze di sicurezza, che si sono rese responsabili di abusi. Le Forze Armate della Costa d’Avorio (FACI), già note come Forze Repubblicane della Costa d’Avorio e la gendarmeria, in particolare, si sono rese responsabili di arresti e detenzioni arbitrari, anche utilizzando centri di detenzione non ufficiali. D’altra parte, l’apparato giudiziario risulta inefficiente e non indipendente. Le condizioni di vita nei centri di detenzione e nelle carceri sono, inoltre, molto dure e talvolta rischiose per la vita, a causa della mancanza di cibo, delle condizioni igieniche inadeguate e della mancanza di cure mediche (su quest’ultimo tema vedi anche il rapporto di Amnesty International 2016-2017)”.

Il Collegio ha in definitiva riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) dell’art. 14 del D. Lgs. 251/2007, precisando come la sottoposizione a gravi minacce di arresto, con relativa pressione psichica, provenienti da soggetto privato (nello specifico il datore di lavoro del ricorrente), il quale si è avvalso, a tal fine, dei legami esistenti con le forze militari, appare riconducibile ad una nozione, pur lata, di trattamento inumano e degradante.
E infatti, come ampiamente riconosciuto, “Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 251/2007, del resto, l’autore del danno grave può anche essere un agente privato e non necessariamente statale, in assenza di un’autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi (Cass. 15192/2015, Cass. 16356/2017)”.

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Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 73 del 9 gennaio 2018