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Costa d’Avorio – Protezione umanitaria al richiedente: in caso di rimpatrio la situazione del Paese, unita alla condizione personale e sanitaria, lo esporrebbe a estrema vulnerabilità

Tribunale di Genova, decreto dell'1 aprile 2019

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione umanitaria ad un richiedente asilo della Costa d’Avorio.

“Nel caso in esame, l’attuale situazione politico-sociale della Costa d’Avorio, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, da cui si è allontanato qando ancora minorenne, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015; Cass. 4455/18), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. La situazione della Sicurezza in Costa d’Avorio, infatti, si è aggravata in modo preoccupante nel 2017.

Inoltre il richiedente si troverebbe da solo, privo di risorse economiche e di qualsiasi appoggio familiare, in un Paese che ha lasciato ormai da quasi 10 anni. Occorre anche considerare, che il richiedente ha lasciato il suo Paese giovanissimo ed è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E’ dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall’Africa subsahariana“.

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Tribunale di Genova, decreto dell’1 aprile 2019