Il Giudice, pur considerando lacunoso il racconto circa le motivazioni della fuga dal paese del ricorrente, ha ritenuto sussistere la condizioni per il rilascio del permesso umanitario, in quanto nel paese d’origine è presente una situazione di grave instabilità, tale da ravvisare una situazione di vulnerabilità da proteggere.
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Tribunale di Genova, ordinanza dell’8 settembre 2016