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Cure mediche – Non sono a pagamento le prestazioni essenziali ed urgenti per pazienti senza pds

L'avv. Roberto Faure commenta la Sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova

La signora non ha ritenuto di dover pagare ed anzi ha chiesto di accertare il rispetto dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 286/1998.

La Sentenza è commentata dall’avvocato difensore Roberto Faure del Foro di Genova:
“Si tratta di una signora in stato di indigenza e senza permesso di soggiorno, che ha ricevuto alcune cure mediche per vario tempo presso l’Ospedale S. Martino. La Direzione le chiese di dichiarare lo stato di indigenza, cosa che la signora fece. A cure ultimate l’Ospedale le chiese mediante 4 o 5 lettere il pagamento della somma di circa 4600 euro, minacciando azioni in giudizio esecutive.
Venne da me chiarito all’Ospedale che l’art. 35 del T.U, così come il regolamento attuativo e le circolari, disponessero letteralmente che gli oneri sono a carico della Usl.
Siccome la signora temeva di subire un’azione esecutiva, ci siamo rivolti al Giudice competente che è quello del lavoro che è competente per questioni di assistenza e previdenza obbligatoria per l’art. 442 del cpc per un’azione di accertamento, per accertare chi avesse ragione.
La controparte ha contestato che fossero cure urgenti ed essenziali pertanto il Giudice ha disposto una consulenza tecnica per accertare se le cure fossero o meno essenziali.
Difatti il comma 3 dell’art. 35 recita: Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Il comma 4 poi stabilisce: Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
E’ stato così chiarito che le cure prestate all’interessata erano urgenti ed essenziali”.

Oggetto della sentenza è dunque il comma 4 art. 53 del TU, proprio il comma che gli emendamenti al Ddl 773presentati dai senatori della Lega Nord vorrebbero modificare con la specifica seguente:
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero
delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino
privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non
differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del
richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne
trasmettono segnalazione all’autorità competente
’’.

La proposta è così commentata dall’Avvocato Faure:

“L’articolo 32 della Costituzione Italiana fa riferimento alla salute come diritto dell’uomo e quindi anche dello straniero, e garantisce le cure anche agli indigenti. Testualmente:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. La disposizione agli articoli 35 commi 3 e 4 è quindi una norma applicativa e specificativa di un precetto costituzionale, il diritto alla salute è sempre stato considerato come una norma precettiva che crea un diritto direttamente in capo all’individuo. Si potrebbe anche dire che questo diritto, che è specificato dalla legge, l’individuo nella condizione di straniero indigente ed irregolare di cui stiamo parlando ce l’avrebbe comunque in base alla norma costituzionale.”

Neva Cocchi, Progetto Melting Pot Europa