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D.P.C.M. dell’8 settembre 2010

Pakistan - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle gravi alluvioni verificatesi a partire dal 21 luglio 2010

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D.P.C.M. dell’8 settembre 2010

L’atto è rilevante nel caso di richiedenti un permesso di sogiorno per motivi umanitari (art. 5, co 6, D.Lgs. 286/98).
Dovrebbe, peraltro, essere anche utile ai fini della applicabilità degli artt. 19 e 20 del T.U. Immigrazione (divieti di espulsione), anche se l’atto non fa esplicito riferimento alla sospensione delle espulsioni e sarà quindi necessario verificare la sua corretta applicazione da parte dei Giudici.

La giurisprudenza recente della Cassazione, infatti, ha rilevato che l’inespellibilità delle persone a norma dell’art. 19 t.u. immigrazione costituisce un diritto soggettivo della persona che rientra nell’alveo dell’art. 2 Cost. “sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo, dovrebbe escludersi nell’ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all’articolo 27 Cost., comma 3, sostanzialmente corrispondente all’articolo 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali”.
Tuttavia la inespellibilità ex art. 19 T.U. Immigrazione, in tali casi, è pur sempre connotata da una situazione soggettiva di pericolo del richiedente il pds per motivi umanitari.

Per il tramite dell’art. 20 T.U. Immgirazione, invece, le cause soggettive di persecuzione sono “sostituite” dalla oggettiva situazione di pericolo che investe una determinata regione e, in ogni caso, si determina la situazione di inespellibilità delle persone da li provenienti per il periodo di tempo indicato nel D.P.C.M.