Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

D.P.R. 14 maggio 2007, n.102

Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta

Il Presidente della Repubblica

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visti gli articoli 25, commi 2 e 3, e 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visti gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2005, n. 237;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l’articolo 29;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 10 maggio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per
l’attuazione del programma di Governo, del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, del Ministro dell’interno, del
Ministro della giustizia, del Ministro della solidarietà sociale e
del Ministro delle politiche per la famiglia;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento

1. La Commissione interministeriale per l’attuazione
dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato: “testo unico”, istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è ridenominata:
“Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di
tratta, violenza e grave sfruttamento” di seguito denominata:
“Commissione”.

Art. 2.
Composizione e nomina della Commissione

1. Il Presidente della Commissione è designato dal Ministro per i
diritti e le pari opportunità nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità. La Commissione è inoltre composta da un rappresentante
designato dal Ministro della solidarietà sociale, un rappresentante
designato dal Ministro dell’interno, un rappresentante designato dal
Ministro della giustizia, da un rappresentante designato dal Ministro
delle politiche per la famiglia, da due rappresentanti designati
dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Sono altresì designati, dai Ministri e dalla Conferenza
unificata di cui al comma 1, un componente supplente per ciascun
titolare, di genere diverso rispetto al titolare.
3. Ai componenti della Commissione che hanno una sede di servizio
diversa dal luogo di svolgimento delle riunioni della Commissione
sono rimborsate le spese di viaggio; parimenti sono rimborsate le
spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni
deliberate dalla Commissione.
4. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
5. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la
Commissione presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro
per i diritti e le pari opportunità che la trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità
dell’organismo e della conseguente eventuale proroga della durata,
comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
diritti e le pari opportunità. Gli eventuali successivi decreti di
proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
6. I componenti della Commissione restano in carica fino alla
scadenza del termine di durata della Commissione.

Art. 3.
Competenze della Commissione

1. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, coordinamento,
controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi di
assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del testo
unico ed ai programmi speciali di cui all’articolo 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228.
2. In particolare la Commissione provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione
nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 52, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, dei soggetti privati che
intendano realizzare i programmi di cui al comma 1;
b) valutare i programmi da finanziare, previa individuazione
annualmente, delle strategie di intervento e prevenzione sulla base
delle risorse previste dagli articoli 12 e 13, legge 11 agosto 2003,
n. 228, in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con
decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di
concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell’interno,
delle politiche per la famiglia e della giustizia, previa intesa in
sede di Conferenza unificata;
c) verificare lo stato di attuazione dei programmi di cui al
comma 1 e la loro efficacia. A tale fine i soggetti pubblici e
privati che realizzano i programmi fanno pervenire alla Commissione
ogni sei mesi una relazione.
3. La Commissione assume ogni iniziativa per acquisire elementi
necessari per le attività di competenza, nonché per lo sviluppo di
campagne promozionali e formative.

Art. 4.
Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, per il suo funzionamento, si avvale di una
segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento
per i diritti e le pari opportunità. Al personale della segreteria
non competono compensi aggiuntivi per l’attività prestata per la
Commissione.
2. Il Presidente può chiamare a far parte della segreteria, o a
collaborare, in ogni caso gratuitamente con esso, esperti, borsisti e
tirocinanti esterni sulla base di convenzioni da Centri universitari
ed accademici.
3. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, con
comprovata esperienza professionale nella materia di competenza della
Commissione, designati dal Ministro per i diritti e le pari
opportunità’, di intesa con gli altri Ministri interessati. Il
compenso di esperti e consulenti e’ determinato nel decreto
ministeriale di nomina, tenuto conto della riduzione di spesa di cui
all’articolo 5.
4. La partecipazione alle riunioni della Commissione non determina
la corresponsione di compensi o indennità.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni
sono determinate dalla Commissione nella prima riunione.

Art. 5.
Contenimento della spesa

1. Le spese complessive per la Commissione sono ridotte del trenta
per cento rispetto a quelle sostenute nel 2005 con particolare
riferimento alle spese per esperti e consulenti e per missioni. Per
l’anno 2006 la riduzione prevista dall’articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al
periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto
degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore
del decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.