Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Gazzetta Ufficiale N. 270 del 19 Novembre 2005

D.P.R. 19 settembre 2005, n.237

Programmi di assistenza ex. art. 13

Il Presidente della Repubblica

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
Visto l’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell’8 novembre 2004
e del 25 luglio 2005;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2005;
Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione dei
criteri e delle modalità preordinate all’istituzione dello speciale
programma di assistenza, disciplinato dall’articolo 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto
con Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e per gli affari regionali;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del codice penale

1. Il programma di assistenza di cui all’articolo 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente
ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di
alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero
fisico e psichico.
2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato, a cura delle
regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi
convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui
all’articolo 3 di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le
modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
3. I progetti di cui al comma 2, che tengono altresì conto delle
eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro
età e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad
indirizzo segreto;
b) disponibilità per le vittime di servizi socio-sanitari di
pronto intervento;
c) convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza
e integrazione sociale ai sensi dell’articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in programmi di rientro
volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti
locali.
4. I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una
durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di
pari durata da parte della Commissione di cui all’articolo 3.
5. I soggetti privati che intendono svolgere attività di
assistenza per le finalità di cui all’articolo 13 della legge n. 228
del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all’articolo 52,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e stipulare
apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.
6. Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o
più soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della
rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalità di cui al
presente regolamento e previo accertamento dei requisiti
organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli
interventi, nonché del possesso dei titoli professionali degli
operatori.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce tra l’altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.

Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri)
:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
– Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
«testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 reca «Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Si riporta il testo dell’art. 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228 («Misure contro la tratta di
persone»)
:

«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale).
1. Fuori dei casi
previsti dall’art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli
articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei
limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale
programma di assistenza che garantisce, in via transitoria,
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria. Il programma è definito con regolamento da
adottare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le
pari opportunità di concerto con il Ministro dell’interno
e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell’art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

Note all’art. 1:
– Il reato previsto dall’art. 600 del codice penale è
quello di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o
servitù»; il reato previsto dall’art. 601 del codice penale
è quello di «Tratta di persone».

Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»)
.
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei
predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l’affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente
locale, e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacità di favorire
l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché la
disponibilità di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso può essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e’ a tempo indeterminato,
con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle
dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore età, e già dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato
in lire 5 miliardi per l’anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall’anno 1998.».

Si riporta il testo dell’art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
:
«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati).
1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è
istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attività a
favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
Il registro è diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attività per
favorire l’integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell’art. 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all’art. 18 del testo unico.
2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), e’ condizione necessaria per accedere
direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
nazionale per l’integrazione di cui all’art. 45 del testo
unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o più componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l’applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell’interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.».

Art. 2.
Disposizioni finanziarie

1. Il programma di assistenza è finanziato, previa valutazione dei
progetti di fattibilità da parte della Commissione ai cui
all’articolo 3, per una quota pari all’ottanta per cento con un
contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari
opportunità, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere
sulle risorse di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto
2003, n. 228, e per una quota pari al venti per cento con un
contributo della regione o dell’ente locale a valere sulle risorse
relative all’assistenza.

Art. 3.
Valutazione dei progetti

1. I progetti di fattibilità sono valutati, ai fini
dell’ammissione al finanziamento di cui all’articolo 2, dalla
Commissione di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo
scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1:
a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra
le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono
realizzare i progetti;
b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una
relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti
locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di
monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.

Nota all’art. 3:
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394:
«2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la
Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18
del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunità, per la solidarietà sociale,
dell’interno e di grazia e giustizia, i quali designano i
rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di
consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunità, d’intesa con gli altri Ministri
interessati.».

Art. 4.
Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilità

1. La presentazione dei progetti di fattibilità di cui
all’articolo 1, comma 2, deve essere corredata da:
a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli
interventi con le indicazioni circa:
1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le
varie fasi in cui si articola il progetto;
2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e
privati coinvolti;
4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e
le attrezzature occorrenti, i costi previsti;
b) una analisi costi-benefici relativa alla finalità da
perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:
1) numero di persone destinatarie;
2) effetto moltiplicatore;
3) trasferibilità dei risultati;
4) promozione delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed
alle caratteristiche del soggetto attuatore se diverso dal
proponente, con l’indicazione delle esperienze maturate.
2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui
all’articolo 1, comma 3, valuta i progetti mediante i seguenti
indicatori:
a) esperienza e capacità organizzativa del proponente;
b) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di
accoglienza;
c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione
istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
d) localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del
fenomeno;
e) carattere innovativo del progetto;
f) ottimale rapporto costi/benefici.
3. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro
novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Art. 5.
Termini e modalità per la presentazione dei progetti

1. I progetti di fattibilità di cui all’articolo 1, comma 2, sono
presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini
e con le modalità indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi
delle domande e i formulari da allegare alle medesime.

Art. 6.
Norma finale

1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita’
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l’economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l’8 novembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 367