Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decisione del CGA per la Regione Siciliana, n. 265 del 3 marzo 2010

L'avvio di un procedimento di separazione dal coniuge cittadino italiano non è ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno

Scarica la decisione
Decisione del CGA per la Regione Siciliana, n. 265 del 3 marzo 2010

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato la sentenza di primo grado del TAR Sicilia (n. 24/07 dd. 5 gennaio 2007), con la quale era stato annullato il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia notificato dalla Questura di Ragusa ad una cittadina straniera coniugata con un cittadino italiano. Tale diniego era stato emanato perché l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non era stata presentata entro i termini previsti dall’art. 5 c. 4 del d.lgs. n. 286/98 e perché l’interessata era risultata assente dal territorio nazionale per un periodo di circa otto mesi, con questo la questura constatando la violazione dell’art. 13 c. 4 del d.P.R. n. 394/99. Infine, la questura aveva motivato il diniego con l’avvenuto avvio di un procedimento di separazione giudiziale dal marito cittadino italiano.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato le motivazioni del TAR Sicilia riguardo all’illegittimità del provvedimento amministrativo della questura di Rovigo, in quanto il termine di cui all’art. 5 c. 4 del d.lgs. n. 286/98 non è perentorio, ma solo indicativo, perché l’interessata era rimasta all’estero per un periodo prolungato per un comprovato motivo (la grave malattia della madre) e perché l’avvio di procedimento di separazione giudiziale non scioglie certamente il vincolo coniugale e non può quindi ritenersi ostativo alle possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno.

Si ricorda in proposito che lo status del coniuge straniero di cittadino italiano è regolato dal d.lgs. n. 30/2007 che prevede il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario (art. 10 in combinato disposto con l’art. 23 d.lgs. n. 30/2007). Le condizioni per il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di decesso del coniuge cittadino italiano o comunitario, di sua partenza dal territorio nazionale o di divorzio o annullamento del matrimonio sono stabilite dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 30/2007.