Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13-12-1999

Decreto 23 novembre 1999

Programmi di assistenza ex. art. 18

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’
di concerto con
I Ministri per la solidarietà sociale, dell’interno e della
giustizia

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 2, 5 e 12 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 ottobre 1998, con il quale la prof.ssa Laura Balbo è stata
nominata Ministro per le pari opportunità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 272 del 20 novembre 1998, recante delega di funzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Laura Balbo in
materia di pari opportunità e in particolare ad esercitare le
funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni
competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle
normative e degli orientamenti governativi in materia di pari
opportunità;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto
1999, n. 394 – regolamento di attuazione del sopracitato testo unico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3
novembre 1999, supplemento ordinario n. 190/L;
Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1999 istitutivo della
commissione interministeriale prevista dall’art. 25, comma 2, del
predetto regolamento, per l’attuazione dell’art. 18 del già citato
testo unico;
Considerato che, tra i compiti affidati alla predetta commissione,
il comma 3 del precitato art. 25 del regolamento attuativo, alla
lettera c) esplicitamente prevede la selezione dei: “programmi di
assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul fondo
di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti
con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i
Ministri per la solidarietà sociale, dell’interno e di grazia e
giustizia”;
Ravvisata, quindi, la necessità di individuare i criteri e le
modalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e di
integrazione sociale disciplinati dalla predetta norma attuativa del
più volte citato art. 18 del testo unico;

Decreta:

Art. 1.
Compiti della commissione

1. La commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito denominato “testo
unico”, procede alla selezione dei programmi di assistenza ed
integrazione sociale di cui al medesimo art. 18, come disciplinati
dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica in data 31
agosto 1999, n. 394, sulla base dei criteri e delle modalita’
indicati nel presente decreto.

Art. 2.
Tipologie di programmi

1. Sono ammissibili al finanziamento pubblico due tipologie di
programmi di assistenza ed integrazione sociale:
a) azioni di
sistema;
b) programmi di protezione sociale.
2. Per azioni di sistema si intendono progetti di rilevanza
nazionale concernenti:
interventi volti all’informazione e campagne di sensibilizzazione;
indagini e ricerche sulla consistenza e l’andamento del fenomeno;
interventi volti alla formazione di funzionari e operatori pubblici
e privati, che svolgono compiti attinenti alla prevenzione o alla
repressione del fenomeno del traffico di persone, nonché alle
diverse forme di assistenza alle vittime;
interventi volti alla attivazione, aggiornamento e gestione di reti
informative tra le istituzioni, alla interconnessione ed al
coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonché alla
generalizzazione delle buone pratiche;
promozione e sviluppo di iniziative di cooperazione con i Paesi di
origine del fenomeno o con i Paesi interessati ai flussi del
traffico;
sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto
di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di
soggetti vittime del traffico;
attività di monitoraggio e di verifica dell’efficacia dei
programmi di assistenza ed integrazione sociale.
3. Per programmi di protezione sociale si intendono i progetti
rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e
protezione, ivi compresa la possibilità di ottenere lo speciale
permesso di soggiorno di cui all’art. 18 del testo unico, allo
straniero che intenda sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
di soggetti dediti al traffico di persone, in particolare donne e
minori.

Art. 3.
Azioni di sistema

1. I progetti, anche pluriennali, relativi alla realizzazione di
azioni di sistema come definiti al precedente art. 2, commi 1 e 2,
possono essere presentati esclusivamente da soggetti pubblici al
Dipartimento per le pari opportunità, per l’esame della commissione
interministeriale istituita ai sensi dell’art. 25, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n.
394, citato nelle premesse.
2. In ogni caso non può essere destinata alle azioni di sistema
una quota eccedente il venticinque per cento delle risorse stanziate
annualmente per la realizzazione dei programmi di cui all’art. 18 del
testo unico.

Art. 4.
Programmi di protezione sociale

1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come
definiti dal precedente art. 2, comma 3, possono essere presentati
dai seguenti soggetti:
regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi;
soggetti privati convenzionati iscritti nell’apposita sezione del
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a
favore degli immigrati di cui all’art. 52, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n.
394.
2. Ai sensi dell’art. 61 del citato decreto del Presidente della
Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, per l’esercizio
finanziario in corso, può prescindersi, per i soggetti privati
forniti dei requisiti per ottenere l’iscrizione al predetto registro,
dalla effettiva iscrizione.
3. La presentazione del progetto deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura
del programma di protezione sociale che rechi indicazioni circa:
gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target
e del territorio;
i tempi di realizzazione e le fasi in cui si articola il progetto;
la localizzazione dell’intervento;
le metodologie utilizzate;
la tipologia delle azioni previste (lavoro di strada, accoglienza,
inserimento socialelavorativo, formazione, azioni integrate, buone
pratiche con i Paesi di origine, ecc.);
i destinatari dell’intervento (numero, tipologia, provenienza);
la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto;
le modalità di collegamento tra i diversi attori dell’intervento;
le risorse umane coinvolte (figura professionale, qualifica,
competenze richieste, ore di lavoro previste);
strutture, immobili ed attrezzature occorrenti;
costi previsti (voci analitiche per tipologia di costo: personale –
attrezzature – strutture – materiale di consumo – utenze – spese
amministrative – misure di sostegno – misure di accompagnamento);
partecipazione al finanziamento da parte dell’Ente proponente, in
misura pari al 30 per cento;
eventuali altre fonti di cofinanziamento del progetto;
b) una analisi costibenefici relativa alle finalizzazioni da
perseguire incentrata sugli indicatori di seguito riportati:
numero persone assistibili o destinatarie;
effetto moltiplicatore;
trasferibilità dei risultati;
promozione delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi a:
natura e caratteristiche del soggetto proponente, nonché del
soggetto attuatore se diverso dal proponente;
esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto
attuatore.
4. La commissione provvede alla valutazione dei progetti mediante
apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base
delle priorità eventualmente, indicate negli avvisi di cui al
successivo art. 5, nonché dei seguenti indicatori e criteri:
esperienza e capacità organizzativa del proponente;
articolazione e consistenza delle strutture logistiche di
accoglienza;
previsione di forme di partneriato o di collaborazione
istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di
protezione sociale;
cantierabilità dell’intervento;
localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del
fenomeno;
assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private
in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
carattere innovativo dell’intervento;
qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con
le opportunità di inserimento socialelavorativo;
caratteristiche delle azioni integrate;
competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
ottimale rapporto costi/benefici secondo quanto indicato al comma
2, lettera b).
5. La commissione provvede alla valutazione dei progetti entro
novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei
progetti.

Art. 5.
Termini e modalità per la presentazione dei progetti

1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come
definiti dal precedente art. 2, comma 3, sono presentati per la
valutazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalità indicate
in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari
da allegare alle medesime.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 23 novembre 1999
Il Ministro per le pari opportunita’
Balbo
Il Ministro per la solidarieta’ sociale
Turco
Il Ministro dell’interno
Russo Jervolino
Il Ministro della giustizia
Diliberto